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La societa' a capitale interamente pubblico costituisce lo strumento del sistema della pubblica amministrazione per l'esercizio del servizio pubblico di edilizia abitativa ed opera per affidare in locazione a nuclei familiari, nell'ambito della provincia di trento e per conservare ed incrementare la disponibilita' di alloggi destinati ad essere condotti in locazione, in conformita' alla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, ai regolamenti di attuazione della stessa, in conformita' alle direttive ed agli atti di programmazione ed indirizzo della provincia autonoma di trento e, nelle materie da tale legge disciplinate, agli atti di programmazione degli enti locali. La societa' opera prevalentemente con la provincia autonoma di trento e con i suoi enti strumentali di cui all'art. 33 della legge provinciale 18 giugno 2006, n. 3, nonche' con gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in trentino con finalita' d'interesse pubblico. In caso di affidamento diretto di compiti alla societa' da parte dell'ente pubblico o dei soci, oltre l'ottanta per cento del fatturato dovra' essere relativo a questi; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della societa'. Al fine della concessione in locazione di alloggi residenziali a nuclei familiari, aventi titolo in forza della disciplina della provincia autonoma di trento in materia di edilizia abitativa, la societa' dovra': a) curare la gestione e l'amministrazione del proprio patrimonio immobiliare, come pure degli immobili dei quali abbia conseguito in qualsiasi forma la disponibilita'; b) stipulare con gli enti locali le convenzioni previste dall'art. 1, comma 3, lettere c) e d) della legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15; c) curare la realizzazione di nuovi alloggi, acquistando aree fabbricabili o fabbricati esistenti e svolgendo le attivita' di progettazione, costruzione, ristrutturazione, risanamento e restauro; d) ricevere in conferimento dai comuni, dalla provincia autonoma di trento e da altri enti pubblici la proprieta' o altri diritti reali di godimento di alloggi; e) assumere dai comuni, dalla provincia autonoma di trento e da altri enti pubblici la gestione e curare l'amministrazione di alloggi di proprieta' dei suddetti enti, o dei quali questi abbiano conseguito la disponibilita'; f) acquisire da enti locali e comuni, proprietari di aree fabbricabili o di fabbricati da risanare, sulla base di accordi di programma conformi alle prescrizioni dell'art. 4 legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15, il diritto di superficie su detti immobili, assumendo l'obbligazione di edificare o risanare gli alloggi. La societa', inoltre, dovra' conseguire, con le modalita' che riterra' opportune, la disponibilita' di alloggi da destinare all'utilizzazione, anche collettiva, da parte di utenti portatori di esigenze abitative di natura temporanea. Tale attivita', la cui gestione dovra' essere separatamente evidenziata in contabilita', dovra' essere svolta secondo stretti criteri di economicita' ed a condizione che i ricavi attesi coprano i costi. La societa' inoltre, nella costante osservanza del diritto comunitario e delle disposizioni in materia di appalti di lavori, forniture e servizi, potra' conseguire dalla provincia autonoma di trento e suoi enti funzionali, dai comuni, dalle loro forme associative e dai loro enti funzionali, stipulando apposite convenzioni: a) la gestione ed amministrazione di strutture di proprieta' dei suddetti enti, destinate a servizi pubblici di competenza degli enti medesimi; b) le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione di strutture, destinate a servizi pubblici di competenza degli enti medesimi; c) ogni incarico ulteriore, per l'esecuzione di attivita' utili al perseguimento delle finalita' indicate dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15. La societa' potra' inoltre, sempre nel rispetto della normativa comunitaria, assumere la gestione di alloggi appartenenti a soggetti privati. Tale attivita', la cui gestione dovra' essere separatamente evidenziata in contabilita', dovra' essere svolta secondo stretti criteri di economicita' ed a condizione che i ricavi attesi coprano i costi. La societa' potra', su richiesta degli enti locali, mettere a disposizione di enti, associazioni senza scopo di lucro e di istituzioni, con finalita' di recupero sociale, di accoglienza o assistenza per loro finalita' statutarie, nonche' delle forze dell'ordine, alloggi o immobili anche non destinati ad uso abitativo, secondo criteri e condizioni previste dalla vigente normativa. La societa' potra' instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con la provincia, con i suoi enti funzionali, nonche' con i comuni, con le loro forme associative e con i loro enti funzionali, con tutti gli enti pubblici operanti nel territorio della provincia autonoma di trento e con le societa' a partecipazione pubblica. Detti rapporti saranno regolati da apposite convenzioni che disciplineranno le modalita' da seguire per lo svolgimento delle attivita' previste dall'oggetto sociale, la possibilita' di ottenere, a favore della societa', la messa a disposizione di personale della provincia e supporto amministrativo o tecnico, definendo i conseguenti rapporti finanziari. Per il perseguimento delle proprie finalita' la societa' reperira' i mezzi finanziari necessari anche attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio. La societa' potra' effettuare operazioni in materia di beni disciplinate dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, ed in particolare quelle previste dagli artt. 31 e 31 bis di quest'ultima legge. La societa', nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, potra' promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre societa', consorzi o enti in genere, aventi scopo analogo o affine al proprio. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la societa' potra' altresi' compiere ogni operazione commerciale, industriale ed immobiliare; a tale fine potra' altresi' compiere in via non prevalente e con espressa esclusione di qualsiasi attivita' svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi.
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