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Art. 3 - scopo mutualistico. La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini, ai sensi dell articolo 1 lett. A) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l impegno, l equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo grazie anche all apporto dei soci lavoratori l autogestione responsabile dell impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell impresa che ne e' l oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Art. 4 (oggetto sociale) considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa nel perseguimento dello scopo mutualistico intende operare in favore di quei soggetti e delle rispettive famiglie per i quali, in presenza di disabilita' psichiche, fisiche e relazionali, e' fondamentale, per la stessa dignita' del vivere, attivare e sviluppare progetti e programmi educativi finalizzati al loro recupero ed al loro inserimento nel contesto sociale e lavorativo. In tal senso i portatori di handicaps, gli anziani, i minori disadattati ed in generale i disabili fisici e psichici, congiuntamente alle rispettive famiglie, costituiranno l'insieme dei soggetti destinatari dell'attivita' e degli interventi della cooperativa, i cui obiettivi generali sono cosi' prefigurati: a) rompere il pregiudizio e modificare le realta' che portano a considerare irrecuperabili i soggetti disabili e a non intravedere per loro altra alternativa se non l'istituzionalizzazione; b) evitare il processo emarginante che investe, in siffatte circostanze, la pressoche' totalita' delle famiglie interessate; c) socializzare la problematica relativa alla disabilita' come occasione per avviare un programma di corretta informazione, come stimolo per la prevenzione, come presa di coscienza sociale tendente ad evitare fenomeni di emarginazione; d) recuperare, senza lasciare nulla di intentato, il soggetto disabile ad un livello di vita autosufficiente ed autonomo; e) offrire l'indispensabile sostegno alle famiglie, che quotidianamente vivono il loro dramma, restituendo ad esse la possibilita' di vivere la loro esistenza in maniera dignitosa; f) gestire servizi socio-sanitari, sanitari ed educativi (cosi' come citati dall'art. 1 punto a) della legge 381/91) destinati alle persone in condizioni di disagio ad esempio portatori di handicap, minori a rischio, anziani, tossicodipendenti, alcoolisti, detenuti senza fissa dimora, portatori di patologie psichiche ecc, al fine di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini. Pertanto, in ordine ai principi informatori ed agli obiettivi generali sopraenunciati - da perseguire mediante il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e/o private - la cooperativa, in senso esemplificativo e non limitativo, si propone di: 1) fornire ai soggetti disabili risposte socio-educative e formative appropriate; 2) coinvolgere in questo lavoro la famiglia (senza sostituirla), la scuola ed il territorio; 3) incentivare la ricerca, essere luogo di ricerca sui problemi della disabilita' e delle implicanze ad essa connesse; 4) fornire servizi-appoggio alle famiglie mediante interventi domiciliari rientranti nel processo educativo e formativo personalizzato; 5) fornire direttamente o indirettamente un servizio di fisioterapia, di logopedia, di psicomotricita' ed altre tecniche che si riterranno utili per il recupero funzionale del soggetto disabile; 6) gestire strutture a carattere residenziale aventi finalita' socio-educative ed assistenziali; 7) fornire, in casi di accertata emergenza, ospitalita' notturna; 8) lavorare alla progettazione ed alla creazione di sussidi e giochi didattici distinti in una produzione standard ed una individualizzata; 9) organizzare laboratori occupazionali e di produzione; 10) lavorare alla produzione di materiale informativo con particolare riguardo alla realta' dell'handicap; 11) svolgere una funzione di stimolo promuovendo iniziative atte a creare una cultura che non emargini chi e' diverso; 12) incentivare occasioni di socializzazione e di integrazione sia come momenti educativi che rieducativi; 13) promuovere iniziative turistiche, sociali e ricreative atte a favorire l'inserimento sociale del soggetto disabile; 14) essere occasione di formazione e/o aggiornamento professionale di operatori e di quanti sono coinvolti nel problema; 15) costituirsi quale momento di tirocinio legalmente riconosciuto per allievi frequentanti scuole dirette a fini speciali e/o scuole di specializzazione. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveIn base alla codifica ATECO, il codice 87.30.00 rappresenta: Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili.
Secondo i criteri europei, Itaca Società Cooperativa Sociale è una "media impresa" (tra 50 e 249 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 322.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.