La realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito legge 130/99), realizzate mediante l'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, finanziato attraverso l'emissione di titoli in base all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 130/99, ovvero mediante l'erogazione di un finanziamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 130/99, con modalita' tali da escludere l'assunzione di qualsiasi rischio di credito da parte della societa'. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge 130/99, la societa' potra', altresi', compiere le operazioni finanziarie accessorie finalizzate esclusivamente al buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale. La societa' potra' inoltre, in presenza delle condizioni stabilite per ciascuna operazione di cartolarizzazione e a vantaggio di portatori dei titoli dalla medesima emessi nell'ambito della stessa, cedere a terzi i crediti acquistati. In conformita' alle disposizioni della legge 130/99, i crediti relativi a ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la societa' potra' compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonche' assumere partecipazioni e cointeressenze in altre societa' od enti, consorzi, ecc. Aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al d. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attivita' professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'.
Parole chiave
Legge
Cartolarizzazione
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
Bene immobile
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