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Il consorzio non ha fini di lucro. Esso agisce in nome proprio ma sempre per conto e nell'interesse delle imprese consorziate. Il consorzio ha lo scopo di promuovere tutte le attivita' necessarie all'aggiudicazione in capo al consorzio stesso di lavori pubblici o privati compresi nelle categorie previste dall'allegato "a" del d. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' all'esecuzione di questi ultimi che il consorzio stesso potra' attuare mediante una organizzazione comune sulla base di quanto disposto dagli artt. 10 lettera c) e 12 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Per il perseguimento del proprio oggetto sociale il consorzio potra': a) partecipare a gare di appalto private o pubbliche, predisporre e presentare le offerte, in nome proprio o per conto e nell'interesse di parte o di tutte le consorziate, di appalti e concessioni da affidarsi da persone giuridiche pubbliche o private; b) realizzare le attivita' ed i lavori in proprio o mediante assegnazione totale o parziale alle imprese consorziate o soltanto ad alcune di esse; c) eseguire l'eventuale direzione tecnica ed il coordinamento dei lavori; d) svolgere tutti i servizi che risultasse opportuno realizzare in tutto o in parte con mezzi comuni, approvvigionamento di materiali o di mano d'opera, noleggi da terzi ed acquisti da terzi di macchinari, trasporti, procedure espropriative, amministrative e fiscali, appalti a terzi, partecipare alle gare di appalto ecc. ; e) gestire tutti i rapporti con gli enti appaltanti o concedenti e cosi', ad esempio per la redazione in contraddittorio della contabilita' dei lavori, degli stati di avanzamento lavori, delle procedure revisionali e delle varianti, nonche' la riscossione dei certificati di pagamento, la ripartizione tra le consorziate degli importi corrispettivi, la presentazione e definizione di eventuali riserve, il contenzioso in sede amministrativa, arbitrale e giudiziaria in tutti i gradi di giurisdizione, ecc. ; f) trattare nell'interesse delle consorziate, tutti indistintamente gli affari aventi relazione con i lavori, l'offerta, la condotta delle trattative e la stipulazione dei relativi contratti ed atti; g) qualificarsi, ai sensi del d. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni per l'effettuazione dei lavori sulla base delle singole attestazioni possedute dalle imprese partecipanti. Il consorzio potra' compiere inoltre tutte le operazioni finanziarie, industriali, commerciali, immobiliari e mobiliari che si rendessero necessarie per il raggiungimento dello scopo consortile. Il consorzio potra' assumere partecipazioni ed interessenze in imprese, societa' e consorzi anche aventi scopi similari o affini al suo.
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