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La societa' ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione di crediti mediante l'esercizio di tutte le attivita' descritte dai commi 1, 1-bis e 1-ter dell'articolo 1 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "legge n. 130/99"), nonche' mediante l'esercizio di tutte le attivita' descritte dai commi 1, lettera (a), e 2-quater dell'articolo 7 della suddetta legge. La societa' potra' inoltre realizzare una o piu' operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, comma 1 e 4, comma 1 della legge n. 130/99. La societa' potra' quindi, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla sopra ricordata legge n. 130/ 99 e dalla normativa in materia di volta in volta applicabile: - realizzare operazioni di cartolarizzazione mediante l'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di crediti; - realizzare operazioni di cartolarizzazione mediante l'acquisto a titolo oneroso, anche non in blocco, di crediti di cui all'articolo 1 della legge n. 52 del 21 febbraio 1991 secondo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 130/99; - realizzare operazioni di cartolarizzazione mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili; - concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) del comma 1-ter dell'articolo 1 della legge n. 130/ 99; e - realizzare operazioni di cartolarizzazione dei crediti mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente secondo quanto previsto alla lettera (a) del comma 1 e/o al comma 2-quater dell'articolo 7 della legge n. 130/ 99. Il soggetto cedente, od i soggetti cedenti, nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, potra' (o potranno, a seconda del caso) essere differenti per ciascuna di tali operazioni di cartolarizzazione. In conformita' alle disposizioni della predetta legge n. 130/99, i crediti relativi a ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti suddetti. Per il buon fine e nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione di cui sopra, la societa' potra' compiere ogni altra operazione e attivita' accessoria e strumentale che la legge n. 130/ 99 ed i provvedimenti in materia - di volta in volta emanati dalla banca d'italia e da ogni altro organo competente - consentano siano esercitate dalle societa' di cui all'articolo 3 della suddetta legge n. 130/ 99. La societa' potra' inoltre compiere le operazioni di reinvestimento - sempre nei limiti sopra richiamati - in altre attivita' finanziarie dei proventi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli emessi dalla societa' nel contesto della relativa operazione di cartolarizzazione. La societa' potra' inoltre, in presenza delle condizioni stabilite per ciascuna operazione di cartolarizzazione e a vantaggio dei portatori dei titoli dalla medesima emessi nell'ambito della stessa, cedere ai terzi i crediti acquistati. La societa' potra', inoltre, realizzare operazioni con struttura rotativa (revolving), ossia che contemplino l'utilizzo degli incassi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati prima o in coincidenza dell'emissione dei titoli per l'acquisto di ulteriori crediti, ovvero prevedendo l'acquisto di ulteriori crediti tramite i proventi derivanti dalla corresponsione del prezzo di sottoscrizione dei titoli, emessi anche in forma c. D. "partly-paid".
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