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2. 1 la societa' e' una societa' di investimento a capitale fisso ("sicaf") italiana, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, primo comma, lettera i-bis), e 35-bis e seguenti del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il "tuf"), che ha per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto, mediante offerta - in una o piu' emissioni - delle proprie azioni (le "azioni"). La partecipazione alla societa' e' riservata alle categorie di investitori indicati al paragrafo 7. 1 del presente statuto. 2. 2 la societa' ha una struttura multi-comparto. Ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 6, del tuf, ciascun comparto (il "comparto") costituisce patrimonio autonomo, separato e distinto, a tutti gli effetti, da quello degli altri comparti. Per ciascun comparto viene emessa una particolare categoria di azioni, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto. Ciascun comparto e' destinato in via esclusiva a uno specifico insieme di operazioni di investimento tra loro collegate e ha una propria politica di investimento. Sono istituiti i seguenti comparti: "italian services sicaf s. P. A. - comparto a" (il "comparto a") e "italian services sicaf s. P. A. - comparto b" (il "comparto b"), a cui si applicano le disposizioni generali contenute nella sezione a e quelle specifiche indicate nella sezione b dello statuto. L'istituzione di nuovi comparti puo' avvenire con delibera dell'assemblea dei soci e non comporta diritto di recesso. 2. 3 ciascun comparto della societa' investira' il proprio patrimonio in: (i) beni immobili destinati alla locazione, anche previa ristrutturazione, restauro, valorizzazione e sviluppo, di tali immobili; (ii) diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare, con natura traslativa, e da rapporti concessori; e (iii) parti di fia immobiliari, italiani o esteri, e partecipazioni in societa' immobiliari, italiane o estere, non ammesse alla negoziazione sui mercati regolamentati, restando inteso che per "societa' immobiliari" si intendono le societa' di capitali che prevedano nel proprio oggetto sociale la possibilita' di svolgere attivita' di valorizzazione, di sviluppo, di ristrutturazione, di locazione, di acquisto, di alienazione e/o di gestione, di beni immobili e di diritti reali immobiliari (collettivamente, l'"investimento tipico"). L'oggetto specifico dell'investimento tipico di ciascun comparto e' indicato nella sezione b del presente statuto. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, concernente i criteri generali cui devono conformarsi gli oicr italiani (il "d. M. "), ciascun comparto della societa' investira' (direttamente o indirettamente, anche attraverso veicoli di investimento, proprietari di beni immobili o titolari di altri diritti reali, o parti di altri fia immobiliari, nonche' attraverso operazioni di apporto di beni immobili) non meno di due terzi del valore totale del proprio attivo nell'investimento tipico (ovvero nei diversi limiti previsti dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, con riferimento ai fia italiani immobiliari), impegnandosi a raggiungere tale soglia entro 24 (ventiquattro) mesi dall'avvio dell'operativita' di ciascun comparto. Ciascun comparto potra', inoltre, investire, fino al massimo di un terzo del proprio attivo, in: (i) liquidita' e strumenti monetari assimilabili; (ii) strumenti finanziari derivati, ai soli fini di copertura; e (iii) altre attivita' necessarie per la gestione o per l'operativita' dell'investimento tipico, ovvero rivenienti dal medesimo investimento tipico (quali, ad esempio, crediti) (l'"investimento residuale"; l'investimento tipico e l'investimento residuale, congiuntamente, definiti, in relazione a ciascun comparto, come "assets under management" o, in forma abbreviata, "aum"). 2. 4 ciascun comparto della societa' investira' il proprio patrimonio in beni immobili ubicati principalmente in italia, senza limitazioni di concentrazione degli investimenti in una specifica area geografica. E' fatto divieto alla societa' di svolgere attivita' diretta di costruzione di beni immobili. Ove un immobile sia acquisito indirettamente, tramite l'assunzione di partecipazioni in societa' immobiliari, l'area geografica dell'investimento e' determinata in relazione all'ubicazione dell'immobile. 2. 5 la societa' e' una sicaf eterogestita. La gestione del suo patrimonio e', pertanto, affidata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del tuf, ad un gestore esterno debitamente autorizzato, ai sensi della normativa pro tempore vigente (il "gestore designato"), cosi' come individuato al successivo paragrafo 16. 3 del presente statuto. Le operazioni di investimento immobiliare potranno essere realizzate in base alle tecniche e alle modalita' ritenute piu' efficienti dal gestore designato, ivi incluso l'eventuale ricorso a finanziamenti, ai sensi del successivo paragrafo 2. 8, nell'ambito della propria autonomia gestionale, al fine di perseguire lo scopo della societa' (quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: eventuali apporti di beni immobili, con aumenti di capitale della societa' a servizio dei relativi conferimenti; partecipazione ad aste o ad altre procedure competitive; partecipazione, tramite proprie controllate, partecipate e/o societa' appositamente costituite, alle procedure di cui agli articoli 180 e seguenti del d. Lgs. N. 50/2016, stipula di contratti preliminari e definitivi e/o di contratti di opzione e/o di contratti di vendita di cose future e/o di contratti di appalto e/o altre modalita' consentite dalle disposizioni legislative pro tempore vigenti; assunzione di partecipazioni, dirette e/o indirette, in societa' immobiliari) e di conseguire e di distribuire il rendimento obiettivo di comparto (come infra definito). In particolare, l'assunzione di partecipazioni in societa' immobiliari potra' essere strutturata dal gestore designato, secondo le modalita' ritenute piu' efficaci (ad esempio, mediante la stipula di contratti preliminari, di contratti di opzione e/o mediante partecipazioni indirette). Il gestore designato potra', inoltre, concludere operazioni di c. D. Leaseback, concedere in locazione i beni immobili di proprieta' della societa', anche con eventuale facolta' di acquisto per il locatario, e potra' richiedere la concessione di garanzie bancarie o assicurative, in particolare, ove richiesto ai fini della partecipazione a gare, pubbliche o private, per l'acquisto di beni immobili, di diritti reali immobiliari o di partecipazioni in societa' immobiliari. 2. 6 la societa' potra' - altresi' - svolgere, in conformita' e nei limiti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ogni operazione commerciale, finanziaria (non nei confronti del pubblico), mobiliare e immobiliare, necessaria od opportuna ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale di cui sopra, fatte salve le attivita' riservate, ai sensi di legge, ad altre categorie di soggetti. 2. 7 la gestione del patrimonio della societa' spetta al gestore designato, che vi provvede in conformita' alle politiche di investimento descritte nel presente articolo 2 e nella sezione b, nel rispetto del presente statuto e delle disposizioni normative tempo per tempo applicabili, fermo restando che l'eventuale violazione delle disposizioni ivi contenute non puo' essere eccepita, nei confronti di terzi, quale causa di invalidita' o di inefficacia degli atti compiuti. 2. 8 benche' il gestore designato non preveda (quantomeno nella prima fase di gestione della societa') di ricorrere ordinariamente all'indebitamento, lo stesso non esclude nemmeno di assumere, di volta in volta, dei prestiti, in base alle occasioni relative alle operazioni di investimento che gli si presenteranno e, in ogni caso, entro e non oltre i limiti di utilizzo della leva finanziaria "su base sostanziale", secondo cui l'esposizione finanziaria dei comparti della societa' non potra' mai essere superiore al triplo del valore patrimoniale netto, o nav, dei singoli comparti della societa' stessa, rapporto calcolato in base al metodo degli impegni, ai sensi e per gli effetti del regolamento delegato ue n. 231/2013 del 19 dicembre 2012 (il "regolamento gefia n. 231"). Il ricorso alla leva finanziaria si realizzera' prevalentemente mediante l'assunzione di prestiti, senza la preclusione di alcuna forma tecnica di finanziamento (incluse tecniche di gestione efficiente del portafoglio, nonche' tramite societa' controllate dalla societa'). La leva finanziaria puo' essere determinata anche per effetto dell'accordo con la controparte, avente ad oggetto il regolamento differito di operazioni. Il gestore designato potra' stipulare contratti derivati, in relazione al predetto indebitamento, ai soli fini di copertura, e avra', inoltre, la facolta' di assumere prestiti sino al 100% (cento per cento) dell'importo dell'imposta i. V. A. Dovuto, in occasione di operazioni di investimento. Il gestore designato potra', inoltre, concedere garanzie reali, a valere sui beni di proprieta' della societa', a favore di intermediari che concedano finanziamenti a quest'ultima e/o a societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dalla stessa, laddove tali garanzie siano funzionali o complementari ad operazioni di investimento. I limiti di cui al presente paragrafo 2. 8 sono calcolati con riferimento a ciascun comparto, nel rispetto dei criteri pro tempore vigenti, cosi' come stabiliti dalle norme prudenziali, di volta in volta emanate dalla banca d'italia. 2. 9 in deroga alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla banca d'italia per i fia immobiliari non riservati, il patrimonio di ciascun comparto potra' essere investito dal gestore designato (direttamente o attraverso societa' immobiliari) anche in un unico bene immobile, avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie. Resta inteso, in ogni caso, che non trovera' applicazione alcun limite di concentrazione durante i primi 24 (ventiquattro) mesi dall'avvio dell'operativita' dei singoli comparti, nel corso della liquidazione di questi ultimi e/o nel caso di cessione degli aum, laddove il corrispettivo di tale cessione non sia reinvestito.
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