Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha scopo mutualistico e ha per oggetto lo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi in favore dei soci; essa puo' esercitare la prestazione di servizi connessi o strumentali alla sua attivita' prevalente, nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge. Piu' in particolare la societa', attraverso l'utilizzo di risorse provenienti dai soci, dagli enti promotori e/o sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, co-garanzie o contro-garanzie volte a favorire il finanziamento dei soci da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attivita'. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi la societa', nei limiti consentiti dalla legge, puo' prestare garanzie personali e reali, tipiche e/o atipiche, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie. Alla societa' possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali indicati dall'unione europea ai fini degli interventi della banca europea degli investimenti (bei) a favore delle piccole e medie imprese, purche' queste ultime complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della totalita' delle imprese socie. Non possono far parte della societa' gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che si siano resi gravemente inadempienti verso la societa' o che abbiano costretto quest'ultima a porre in essere atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti. Gli enti pubblici e privati, gli istituti e le aziende, le associazioni imprenditoriali di categoria e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della societa' ai sensi del presente articolo, possono promuoverne e sostenerne l'attivita' attraverso contributi (anche a fondo perduto), e garanzie non finalizzate a singole operazioni, ma non diventano soci ne' fruiscono delle attivita' sociali, cosi' come definito nel successivo articolo 14 del presente statuto. Essi possono essere collettivamente indicati anche solo come "enti promotori e sostenitori". Nei limiti consentiti dalle norme, anche speciali, in materia, possono inoltre essere soci - nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della societa' - persone che svolgano, al suo interno, attivita' tecnica o amministrativa. Le imprese e gli enti soci che detengono partecipazioni al capitale sociale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 25 del tub. Per tutti i rapporti con la societa', il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro dei soci. A tal fine, per domicilio si intende espressamente anche l'indicazione di indirizzi di posta elettronica, e/o recapiti telefax e/o comunque di altro "recapito" in senso ampio, idoneo alla comunicazione reciproca tra societa' e socio. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del proprio domicilio, del numero di telefax, dell'indirizzo di posta elettronica o dello specifico recapito: in mancanza, ogni comunicazione si intendera' regolarmente effettuata e, quindi, se indirizzata all'ultimo recapito indicato. Le variazioni regolarmente comunicate dovranno essere immediatamente trascritte sul libro dei soci. La cooperativa puo', inoltre, assistere i soci nella formulazione e documentazione delle richieste di credito di qualsiasi altra forma e tipo, fornire consulenza ed assistenza nell?Istruzione di pratiche alle imprese socie per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' la prestazione di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. La cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura finanziaria, mobiliare, immobiliare ed ogni altra attivita', purche' utile e connesso alla realizzazione degli scopi sociali tra cui, a sola indicazione esemplificativa: a. Stipulare una o piu' convenzioni con aziende di credito e/o societa' finanziarie; b. Costituire uno o piu' fondi rischi, in relazione alle predette convenzioni; c. Accettare eventuali contributi, donazioni ed elargizioni; d. Far ricorso a tutte le provvidenze e agevolazioni finanziarie, tributarie e amministrative previste dalla comunita' europea, dalle leggi dello stato e da quelle emanate dalla regione abruzzo a favore delle imprese, siano esse artigiane che piccole e medie, dei consorzi e della cooperazione in genere, nonche' da altri organismi provinciali o locali; la cooperativa previa iscrizione nell?Elenco speciale di cui all'art. 107 t. U. B. , potra' svolgere le altre attivita' previste dal comma 32 dell?Art. 13 del decreto legge 269/2003; la cooperativa puo' partecipare al capitale sociale di: societa', enti e consorzi che non siano in contrasto con le finalita' della cooperativa.
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