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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' prevalente disciplinato dall'art. 2512 del codice civile, senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Art. 4 (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto specificamente: - l'allevamento di mitili e la raccolta di frutti di mare; - l'acquisto di tutti i mezzi necessari per effettuare l'allevamento dei mitili e la raccolta dei frutti di mare, quali, a puro titolo esemplificativo palisementi, corde, ecc. ; - la costruzione di impianti di stabulazione e depurazione per mitili e frutti di mare in genere; - il collocamento e commercio dei prodotti di allevamento, di raccolta e di pesca all'ingrosso e al dettaglio; - la gestione con mezzi propri del trasporto del prodotto; - la stipula di convenzioni al fine di ottenere concessioni di demanio marittimo per impianti di mitili, di stabulazione, di depurazione e di pescicoltura; - l'esercizio, nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti, di tutte le forme di raccolta di frutti di mare; - la costruzione di impianti per mitilicoltura; - l'esercizio della pesca nelle acque marine con natanti di proprieta' della societa' o ad essa ceduti in uso dai propri soci e/o da terzi; - l'istituzione di centri di raccolta di frutti di mare; - l'organizzazione e gestione di tutti i servizi di carattere collettivo inerenti la ghiacciatura, manipolazione, spedizione e trasporto dei prodotti ittici; - la costruzione e gestione di impianti di allevamento pesci; - la raccolta di semi di mitili; - l'attivita' di manutenzione e di pulizia di impianti sia di allevamento sia industriali ubicati nelle acque marine ed a terra; - la cura dell'attuazione a favore dei soci di tutte le forme previdenziali, assistenziali, infortunistiche derivanti dalle leggi, organizzando i servizi necessari; - il miglioramento, man mano che la cooperativa sviluppera' il proprio lavoro, delle condizioni morali ed economiche degli associati, sviluppando la mutualita' tra i soci; - la cura della propaganda del movimento cooperativistico come mezzo di elevazione sociale. La societa', per il raggiungimento degli scopi indicati, potra' richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla unione europea, dallo stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, da associazioni di comuni e dagli altri enti locali cosi' come da imprese private, stipulare convenzioni, ottenere finanziamenti e contributi da enti pubblici e privati, contrarre mutui per il raggiungimento degli scopi sociali. La societa' per la realizzazione delle attivita' statutarie potra' concorrere a licitazioni, convenzioni o affidamenti da privati o enti pubblici, potra' assumere ordinativi di lavoro anche concorrendo a gare d'appalto indette da enti pubblici, anche militari, o privati, direttamente o indirettamente anche in associazioni temporanee di imprese. La cooperativa potra', inoltre, compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresi gli atti di natura mobiliare e immobiliare, la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.
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