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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa ha, altresi', lo scopo di fornire ai soci beni e servizi di cui all oggetto sociale. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come sopra definito, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto esclusivo lo svolgimento delle attivita' agricole di cui all art. 2135 del codice civile e le attivita' connesse, ivi compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto la coltivazione di fondi, la selvicoltura, l allevamento di animali e le attivita' connesse. In conseguenza di cio', a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la societa' potra' svolgere le seguenti attivita': a) la produzione, la manipolazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli realizzata anche con metodi innovativi, sostenibili, etici e di qualita' applicando anche tecniche di lotta biologica contro le avversita' parassitarie; b) la produzione di energie da fonti rinnovabili; c) la produzione di organismi utili per la protezione biologico integrata delle colture e la produzione di prodotti agricoli atti alla loro produzione in proprio o presso terzi; d) la pratica, il sostegno e la diffusione delle tecniche per la difesa biologica integrata delle colture agricole delle piante ornamentali e del verde pubblico e privato, sia tramite attivita' di divulgazione e formazione, sia svolgendo sui propri terreni prove sperimentali, campi dimostrativi, indagini, ricerche per il miglioramento e l'impiego degli organismi utili, di nuove tecniche di difesa biologica - integrata e di prodotti affini; e) implementare il livello di sostenibilita' del territorio attivando pratiche di condivisione delle energie sostenibili prodotte con i soci e con altre realta' contigue; f) favorire l inserimento sociale e lavorativo in agricoltura appoggiando iniziative residenziali e di stabilizzazione dei lavoratori e collaborando con le realta' economiche, sociali ed assistenziali del territorio; h) appoggiare e sostenere tutte le iniziative tese ad innovare l agricoltura restituendole redditivita', dignita' e ruolo sociale; i) svolgere attivita' di agricoltura sociale, anche ai sensi della legge n. 141/2015 e s. M. I. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell articolo 2526 del codice civile. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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