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La societa' e' costituita ai sensi dell'art. 7. 1 comma 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130 (la "legge 130"), e ha per oggetto esclusivo, ai sensi del predetto articolo 7. 1 della legge 130 - nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione realizzata in data 30 dicembre 2019 (con il codice operazione di cartolarizzazione n. 1755) ai sensi della legge 130 (la "cartolarizzazione"), da "ampre s. R. L. ", codice fiscale 11068360962, societa' costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, iscritta nell'elenco delle societa' veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla banca d'italia ai sensi del provvedimento della banca d'italia del 7 giugno 2017 al n. 35669. 1 (la "spv"), cartolarizzazione avente ad oggetto crediti pecuniari classificati quali "inadempienze probabili" (unlikely to pay), in conformita' alla circolare della banca d'italia n. 272 del 30 luglio 2008 (matrice dei conti), come successivamente integrata e/o modificata, derivanti, inter alia, da mutui ipotecari ed altri rapporti bancari (anche non garantiti) di diversa natura, nei confronti di fondi immobiliari, di societa' operanti nel settore immobiliare o comunque titolari di beni immobili o di persone fisiche alle stesse collegate e in ogni caso non qualificabili come consumatori, nel contesto della quale la spv ha emesso titoli a liberazione progressiva ("partly paid") - l'acquisto, la gestione, la valorizzazione (anche tramite alienazione), la ristrutturazione, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili e mobili registrati nonche' di ogni altro bene e diritto concesso o costituito, in qualunque forma, a garanzia dei crediti ceduti alla spv da ubi banca s. P. A. , banco bpm s. P. A. , banca monte dei paschi di siena s. P. A. , mps capital services banca per le imprese s. P. A. , amco - asset management company s. P. A. (in proprio nonche' per il tramite e per conto del patrimonio destinato "gruppo veneto" e del patrimonio destinato "gruppo vicenza"), nonche' da altre banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in italia che, nell'ambito della predetta cartolarizzazione, si renderanno cedenti di ulteriori crediti aventi le sopraccitate caratteristiche. Nell'ambito dell'oggetto sociale sopra menzionato la societa' potra', quindi, in particolare, acquistare (anche attraverso la partecipazione ad aste e ad altre procedure di vendita di qualunque genere e tipo o nell'ambito di accordi transattivi o di altra natura, anche mediante accollo totale o parziale del debito originario, ovvero quale soggetto nominato dalla spv quale assegnatario o acquirente ad altro titolo (anche ai sensi dell'articolo 590-bis del codice di procedura civile e/o, piu' in generale, dell'articolo 1401 e seguenti del codice civile), vendere, permutare, costruire, ristrutturare, manutenere e restaurare beni immobili, beni mobili registrati ed altri beni mobili di qualunque genere e tipo, nonche' concedere in locazione - purche' non finanziaria - e gestire in proprio i beni di cui sopra di cui essa abbia la piena proprieta', altro diritto reale e/o comunque, la disponibilita'. Secondo quanto previsto dall'art. 7. 1 della legge 130, la societa' svolge la propria attivita' nell'interesse esclusivo della cartolarizzazione e le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione dei beni e diritti acquistati dalla societa', sono dovute dalla societa' alla spv e sono assimilate, agli effetti della legge 130, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi nell'ambito della cartolarizzazione e al pagamento dei costi dell'operazione. I beni e i diritti acquistati dalla societa' e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi, nonche' ogni altro diritto acquisito dalla societa' in conformita' alle disposizioni della legge 130, costituiscono patrimonio separato, a tutti gli effetti, da quello della societa' stessa e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla spv nell'interesse dei portatori dei titoli emessi nell'ambito della cartolarizzazione. Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, e fatta comunque salva la sua esclusivita', la societa' potra' inoltre compiere - non in via prevalente e non nei confronti del pubblico - nell'interesse sociale, operazioni mobiliari aventi ad oggetto la partecipazione in altre societa' aventi la medesima natura e oggetto sociale della societa' e costituite a servizio della cartolarizzazione, operazioni immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compresi l'assunzione di finanziamenti e il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi. La societa' puo' esercitare l'attivita' sopra descritta nei limiti e con l'osservanza di quanto stabilito dalla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente, e, quindi - tra l'altro - con espressa esclusione dell'attivita' di amministrazione di condominii, dell'attivita' di intermediazione immobiliare e di ogni altra attivita' riservata per legge o regolamento.
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