Dati societari
Jonathan Onlus - Società Cooperativa Sociale
Dipendenti
882
Età
15
anni
Azienda operativa dal 2008
Esponenti
Tommaso Mario
Descrizione
Jonathan Onlus - Società Cooperativa Sociale
La societa', che non ha fine di lucro, nel pieno rispetto delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo (come previsto dall'art. 1 della citata l. N. 381/91, e successive circ. Min. Lavoro esplicative) di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attivita' mista di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 l. 381/91 coordinate e funzionalmente collegate, e quindi attraverso: - la gestione di servizi nel settore dell'assistenza sociale e socio - sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione e dello sport dilettantistico, eventualmente anche in collegamento e/o coordinamento e/o collaborazione e/o in applicazione di accordi contrattuali con enti locali, strutture pubbliche e/o private; - lo svolgimento di attivita' diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi (nel dettaglio di seguito precisate), finalizzate all'inserimento lavorativo delle "persone svantaggiate" di cui all'art. 4 della citata legge n. 381/91. La societa', pertanto, si propone di esercitare in via stabile e principale l'attivita' finalizzata alla produzione ed allo scambio di beni e servizi di utilita' sociale diretta a realizzare finalita' di interesse generale e precisamente: a) assistenza sociale comprensiva di tutte le attivita' relative alla predisposizione e alla erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita; b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri in data 29 novembre 2001, recante definizione dei livelli essenziali di assistenza , e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002; c) assistenza socio - sanitaria, come definite dall'art. 3 - septies del d. Lds. 502 del 30 dicembre 1992 e precisamente tutte le attivita' atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuita' tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. Pertanto le prestazioni socio - sanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioe' le attivita' finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioe' tutte le attivita' del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilita' o di emarginazione condizionanti lo stato di salute; d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; e) l'esercizio e la promozione di ogni attivita' di carattere sportivo dilettantistico finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo; f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; la societa', in quanto cooperativa sociale, e' anche onlus (organizzazione non lucrativa di utilita' sociale) ai sensi dell'art. 10 comma 8 del decreto legislativo n. 460/97. La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di lucro ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali per i soci lavoratori. La cooperativa e' a mutualita' prevalente e quindi, nello svolgimento della sua attivita', si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci o degli apporti di beni e servizi dei soci. Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla legge 381/91, la cooperativa potra' avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera on forma subordinata o in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. La cooperativa, infine, ha per scopo quello di fornire servizi ai soci "fruitori". La societa' per il perseguimento delle dette finalita' si propone di esercitare le seguenti attivita': - istituire e/o gestire in proprio e/o per conto terzi, di enti pubblici e/o privati,programmi e/o progetti, locali, nazionali, promossi anche dall' unione europea o da altri organismi internazionali: -- centri sociali, case famiglia per area civile e penale, comunita' alloggio, case protette, centri e strutture per lo svolgimento di servizi sociali e servizi di assistenza socio-sanitaria, centri educativi, centri residenziali e non residenziali, centri per lo svolgimento di servizi di riduzione della marginalita' sociale, di tutela e di aiuto, di orientamento e di integrazione rese, in particolare, in favore di minori e giovani adolescenti anche coinvolti in situazioni di disattamento, di disagio sociale e familiare e di devianza, di tossicodipendenti, di handicappati psicofisici, nonche', nonche' di anziani ed inabili adulti, centri, azioni e progetti volti all'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli; - istituire e/o gestire centri ricreativi e culturali, organizzare, partecipare, promuovere manifestazioni, mostre, cortometraggi, filmati, documentari, rassegne nazionali e internazionali, dibattiti, conferenze e seminari nel campo del disagio, della devianza, della cultura, dell'arte e dell'ambiente; - produzione di documentazioni e pubblicazioni per la promozione sociale; - organizzare e promuovere attivita' di turismo sociale, visite guidate presso musei, scavi archeologici, luoghi di rilevanza culturale e turistica, settimane ecologiche anche con la collaborazione di diversi tipi di strutture, al fine della valorizzazione del patrimonio culturale nazionale; - promuovere attivita' volte alla difesa dell ambiente e dell'ecosistema, attraverso iniziative tendenti all educazione ambientale, con esclusione delle attivita' di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; - promuovere, organizzare e istituire, previa autorizzazione degli organismi ed autorita' competenti, corsi di formazione universitaria e post-universitaria, corsi ed attivita' di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, ed all'inserimento nel mondo del lavoro; - svolgere attivita' di gestione di centri e laboratori agricoli, di attivita' agrituristiche e di laboratori artigianali e degli antichi mestieri; - attivita' di gestione di fattorie didattiche e sociali; - produzioni agricole e biologiche, ristoro, accoglienza con servizio di pernottamento. Le attivita' di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e in ogni caso nel rispetto di tutte le attinenti disposizioni di legge. La cooperativa potra' partecipare a gare d appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. O associazioni temporanee di scopo, per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Inoltre al fine di creare opportunita' di lavoro per le persone svantaggiate, la societa' potra' ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 381/91 stipulare convenzioni con enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, nonche' concorrere ad appalti, gare, licitazioni private indetti da enti pubblici e/o privati. La societa' potra' promuovere ed aderire ai consorzi di cooperative, nonche' a quelli indicati nell'art. 2602 e ss. Cc. , ed a quelle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi. Si considerano "persone svantaggiate" - agli effetti di quanto sopra esposto - quelle indicate come tali dall'art. 4 della legge n. 381/91 1 comma. Dette persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. La societa' potra' svolgere tutte le altre attivita' commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', consorzi o imprese aventi per oggetto attivita' analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in italia che all'estero, nonche' rilasciare garanzie e fideiussioni a favore di terzi, il tutto purche' non nei confronti del pubblico e purche' tali attivita' non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. La cooperativa puo' effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall art. 11 d. Lgs. N. 358/93 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalita' di esercizio di tale attivita' saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l assemblea straordinaria. E' vietata, pertanto, alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.
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