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La societa' ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti, ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999, n. 130 (come successivamente integrata e modificata) (la "legge 130"), e successivi provvedimenti di attuazione, mediante (i) l'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7. 1 della legge 130 e/o (ii) l'erogazione di finanziamenti in connessione con i cre-diti suddetti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera a) e comma 2-novies della legge 130, e/o (iii) la sottoscrizione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 7. 1, comma 3 della legge 130, in ogni caso attraverso il ricorso all'emissione da parte della societa' di titoli di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 130. La societa' potra' inoltre concedere finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter della legge 130 e nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui al precedente comma, ovvero nell'ambito di cartolarizzazioni avente specificamente ad oggetto i crediti derivanti da detti finanziamenti. La societa' potra' inoltre compiere, in quanto cessionaria di crediti di cui all'articolo 7. 1, comma 1, della legge 130, tutte le operazioni previste in tale articolo, ivi incluse, a titolo esemplificativo, l'erogazione di finanziamenti e la conversione di parte dei crediti acquistati in azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi (ivi inclusi gli strumenti finanziari derivanti dall'esercizio del diritto di opzione di cui ai contratti relativi ai crediti ceduti), la stipula di accordi con societa' veicolo di appoggio eventualmente costituite ai sensi del predetto articolo 7. 1. In conformita' alle disposizioni della legge 130 i crediti acquistati dalla societa', nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, i relativi incassi e le attivita' finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono patrimonio sepa-rato, a tutti gli effetti, da quello della societa' stessa o da quelli relativi alle altre operazioni; su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge 130, la societa' potra' compiere le operazioni finanziarie accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, ivi incluse operazioni di reinvestimento in altre attivita' finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli. La societa' puo' esercitare l'attivita' sopra descritta nei limiti e con l'osservanza di quanto stabilito dalla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente, previo ottenimento, se del caso, delle necessarie concessioni o autorizzazioni da parte degli enti preposti e con esclusione di ogni attivita' riservata.
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