Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto lo svolgimento di attivita' di natura finanziaria, non nei confronti del pubblico, ed in particolare: 1. Assunzione e cessione di partecipazioni in societa', enti e consorzi italiani ed esteri, di aziende o quote di aziende anche operanti nel settore creditizio e/o finanziario; 2. Acquisto, vendita, permuta e gestione di strumenti finanziari pubblici e privati e di ogni altro investimento di natura finanziaria; 3. Coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle societa' cui partecipa e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo; 4. Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; 5. Intermediazione in cambi; 6. Servizi di incasso, pagamento e trasferimento dei fondi con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi; 7. Consulenza ed assistenza tecnico-finanziaria. La societa' puo' effettuare la raccolta del risparmio presso soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso da parte della societa' stessa nonche' presso societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante con le modalita' e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e con l'osservanza delle disposizioni stabilite dal comitato interministreriale per il credito e il risparmio. Essa potra' compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, e le prestazioni di servizi necessari od utili al raggiungimento dello scopo sociale, potra' assumere, ai fini di stabile investimento e non di mero collocamento presso terzi, interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente e comunque nel rispetto dei limiti previsti ex art. 2361 secondo comma c. C. ; concedere mutui e garantire obbligazioni di terzi nelle forme che di volta in volta il consiglio di amministrazione riterra' piu' opportune (avallo, fidejussione, ipoteca), purche' tutte le dette attivita' non abbiano carattere prevalente e non siano svolte nei confronti del pubblico, nel rispetto delle normative vigenti e comunque con specifico riferimento al decreto legislativo i settembre 1993 n. 385.
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