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La societa' ha per oggetto: - l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale e' l'esercizio, in via esclusiva da parte dei soci in possesso delle abilitazioni di legge dell'attivita' professionale e delle prestazioni d'opera intellettuale riservate e consentite dalla legge agli iscritti agli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (fno tsrm pstrp), della professione di fisioterapista. La societa' ha competenza ad esercitare in particolare tutte le attivita' principali che ruotano intorno alla fisioterapia ed osteopatia, e precisamente: fisioterapia sportiva; fisioterapia per anziani, fisiochinesiterapia (individuale e di gruppo, anche a domicilio); rieducazione posturale; riabilitazione in acqua; riabilitazione robotica e con tecnologia avanzate; riabilitazione del pavimento pelvico; tecniche osteopatiche; test stabilometrico statico e dinamico e rieducazione con pedana stabilometrica; massoterapia e massaggio linfodrenante; recupero abilita' manuali; terapie fisiche strumentali non invasive utilizzate a scopo terapeutico - analgesico; tecarterapia; onde d'urto, tens, ionoforesi, elettrostimolazione muscolare, ultrasuonoterapia, magnetoterapia, laseterapia a scansione e manipolo; rieducazione vestibiolare per soggetti con disturbi otoneurologici e/o dell'equilibrio; logopedia (anche a domicilio), terapia occupazionale (anche a domicilio); training ausili per l'autonomia (anche a domicilio). La societa' potra' infine compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, di consulenza, commerciali e finanziarie aventi natura e funzione strettamente ausiliaria e complementare al conseguimento dell'oggetto sociale. La societa' svolge la propria attivita' su incarico del cliente esclusivamente attraverso i soci in possesso dei requisiti per lo svolgimento della prestazione professionale richiesta. La societa' e' tenuta a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale in relazione agli incarichi conferiti alla societa'. I soci non possono partecipare ad altra societa' tra professionisti ne' ad una associazione professionale. E' escluso dalla societa' il socio professionista, nonche' il socio che eroga prestazioni tecniche, che sia stato cancellato dal proprio albo di iscrizione con provvedimento definitivo. L'esclusione ha effetto dalla data di cancellazione del socio dall'albo di iscrizione ed e' dichiarata dall'organo amministrativo, fermo restando il diritto del socio di ottenere la liquidazione della propria partecipazione, secondo le modalita' previste dall'art. 2743 del c. C. . L'organo amministrativo provvede a comunicare al socio l'esclusione entro otto giorni dalla relativa decisione a mezzo di pec o di raccomandata. Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 (due terzi) nelle deliberazioni o decisioni dei soci, rispettando il requisito che prevede che sia garantito il potere gestionale della societa' da parte dei soci iscritti all'albo ai sensi dell'art. 10, comma 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e secondo quanto previsto dal decreto del ministero della giustizia n. 34 dell'8 febbraio 2013.
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