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La societa' cooperativa non ha fini di lucro, e' retta dallo scopo mutualistico e si ispira al pensiero ed alle pratiche dell'educazione libertaria. La cooperativa ha lo scopo principale di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione e la fornitura di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91, nonche' le attivita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112. La cooperativa ha inoltre lo scopo mutualistico di procurare ai soci continuita' di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, culturali e professionali, mediante la gestione in forma associata della cooperativa. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione vigente. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa, per il conseguimento degli scopi sociali, ha ad oggetto, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attivita': ? svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti (anche in situazione di disagio, rischio, svantaggio, handicap) attraverso: a) la gestione complessiva di: - comunita' educative; - spazi gioco; - centri per l'infanzia; - spazi per bambini e per famiglie; - centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti; - servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza; - scuole materne; - centri gioco con affido; - servizi "tempo per le famiglie"; - centri estivi; - centri ricreativi; b) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture; c) la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale: - servizi di sostegno alle funzioni genitoriali; - servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari; - servizio di dopo scuola, a bambini nell'eta' prescolare e scolare; - servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico - educativo; - elaborazione di progetti educativi individualizzati che si configurano come sostegno relazionale, educativo e didattico, finalizzati a far emergere e sviluppare autonomie, abilita' scolastiche e sociali; d) la prestazione di qualunque altra attivita' affine o connessa a quelle sopraindicate; ? svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori ed adulti, attraverso: a) la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale: - servizi educativi ed assistenziali scolastici; - servizi educativi ed assistenziali tendenti a promuovere l'integrazione sociale; b) la prestazione di qualunque altra attivita' affine o connessa a quelle sopraindicate. La societa' ha inoltre per oggetto: - la gestione di centri di aggregazione giovanile; - la gestione di servizi ludico ricreativi; - l'organizzazione e la gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, con particolare riferimento alla promozione musicale territoriale e propedeutica di carattere sportivo; - l'organizzazione di incontri e seminari per la promozione delle pari opportunita' di genere e le attivita' di contrasto a tutte le forme di bullismo, violenza e discriminazione; - l'attivita' di progettazione sociale e di ricerca di fonti di finanziamento pubbliche e private per la realizzazione di attivita' sanitarie, educative e socio-culturali; - la realizzazione di attivita' di rigenerazione sociale ed urbana, attraverso la gestione dei conflitti, la mediazione sociale e culturale; - la realizzazione di iniziative di formazione, ricerca, studio e consulenza, negli ambiti: dell'imprenditorialita' (profit, no profit, forme economiche emergenti e pratiche economiche femminili); dei processi comunicativi in ambito sociale e di impresa; del lavoro; della partecipazione e della co-progettazione sociale; della mediazione sociale e culturale; in particolare modo rivolte a un'utenza femminile e ai minori; - l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, nonche' le attivita' culturali, anche di carattere editoriale, di interesse sociale con finalita' educativa; - la promozione della formazione delle proprie socie e soci, attraverso attivita' di studio e aggiornamento nell'ambito della psicologia, pedagogia, sociologia, filosofia, economia sociale e scienze affini, allo scopo di migliorare la loro professionalita'. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Sono in ogni caso escluse dall'oggetto sociale tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla cooperativa. La cooperativa, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed alla realizzazione degli scopi sociali, potra', nei limiti di cui appresso, svolgere qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, nonche' effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonche' concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere. Le suddette attivita' finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente, e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia e le modalita' di svolgimento di tali attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e nei predetti limiti, la cooperativa tra l'altro potra': a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque di sviluppo dell'attivita' sociale; b) ottenere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsiasi altro tipo di erogazione liberale da enti pubblici e privati; c) stipulare convenzioni e concorrere ad appalti, di qualsiasi tipo, per la gestione di servizi sociali e sanitari; d) raccogliere fondi dai soci, comunque non nei confronti del pubblico e in via non prevalente, con obbligo di rimborso da parte della cooperativa, ai sensi della normativa vigente in materia, con le modalita' di svolgimento definite da apposito regolamento approvato dall'assemblea. Nello svolgimento della propria attivita' la cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni dei propri soci ma potra' anche avvalersi delle prestazioni di lavoratori, collaboratori e professionisti terzi non soci, a seguito di delibera del consiglio di amministrazione e comunque nei limiti di legge. Nei soli casi in cui le predette attivita' rientrino in ambiti riservati a professioni protette e qualora la normativa vigente in materia non ne consenta l'esercizio, pur sempre valendosi di soggetti abilitati, da parte della cooperativa, la stessa si limitera' all'approntamento ed all'organizzazione delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, e degli strumenti funzionali allo svolgimento delle corrispondenti professioni, da mettere a disposizione di professionisti, legalmente abilitati ed iscritti negli appositi albi professionali, ai quali rimane riservato l'esercizio personale della prestazione e dell'attivita' professionale. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione aziendale pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' altresi' impegnata - in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - ad integrare la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, anche quale partecipante ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies c. C. , promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.
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