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I rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo. Art. 3 = oggetto l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale e' esclusivamente l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2135 codice civile e, pertanto, la societa' potra' condurre direttamente ed in specie i terreni agricoli di proprieta' o ad essa concessi in affitto e comunque disponibili per altro titolo, per lo svolgimento della attivita' di coltivazione, allevamento, viticoltura, olivicoltura, florovivaistica, silvicoltura e comunque ogni altra attivita' rivolta allo sfruttamento dei terreni e dei terreni boschivi al fine dell'esercizio della forestazione ed imboschimento e riforestazione dei fondi stessi la societa' potra' procedere all'acquisto di immobili in genere, di terreni agricoli e di terreni boschivi allo scopo di aumentarne l'efficienza, usufruendo delle agevolazioni e dei benefici previsti dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria, di tutte le agevolazioni previste nel capo primo del decreto legislativo numero 99 del 29 marzo 2004 e successive modificazioni ed in particolare, relativamente al settore della forestazione, dei benefici previsti dalla legge numero 984 del 27 dicembre 1977 la societa' potra', inoltre, svolgere attivita' di agriturismo nelle varie forme e la trasformazione e vendita diretta dei prodotti aziendali, sia sul luogo di produzione che altrove, attivita' didattiche e formative in materia di agricoltura, di agriturismo e di attivita' connesse a queste ultime, il tutto nell'osservanza di quanto previsto dal terzo capoverso del sopra richiamato articolo 2135 codice civile la societa' non puo' acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, ne' accettare quote in garanzia, nonche' dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali. La societa' potra' porre in essere qualsiasi attivita' affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della societa'. In ogni caso la concessione di finanziamenti e l'assunzione di partecipazioni non saranno rivolte al pubblico. L'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma, avra' luogo esclusivamente nei limiti fissati dall'art. 11 del t. U. Approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dai provvedimenti emanati in materia dal cicr ai sensi del citato articolo. In ogni caso tutte le suddette attivita', come ogni altra operazione finanziaria, avranno luogo nel rispetto delle leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, 197 del 5 luglio 1991 e del t. U. Approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e delle altre disposizioni, anche amministrative, in materia. La societa' opera comunque nel rispetto della legge 23 novembre 1939 n. 1815 in quanto sono escluse dal suo oggetto sociale tutte le attivita' che la suddetta legge riserva a persone fisiche iscritte ad albi professionali. La societa' potra' ricorrere al finanziamento da parte dei soci nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare delle istruzioni emanate dalla banca d'italia in attuazione della delibera cicr del 3 marzo 1994.
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