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Il consorzio ha per oggetto lo svolgimento di determinate fasi delle imprese consorziate e, in particolare: - l'attivita' di formazione, attuata sia direttamente sia per il tramite del supporto specialistico dei singoli consorziati, da svolgere, anche in qualita' di soggetto proponente, sia per conto di imprese private che di organismi pubblici, sia con azioni dirette finalizzate a qualificazione, riqualificazione o specializzazione nell'ambito di piani programmati di formazione professionale; - la promozione dei servizi erogati dai consorziati; - l'ottenimento di finanziamenti pubblici, in particolare utilizzando le risorse messe a disposizione dai fondi interprofessionali; - l'offerta di innovazioni e l'uso di tecnologie per i clienti dei consorziati; - la realizzazione di studi di mercato, oltre alla verifica di progetti di fattibilita' in relazione alle singole attivita' dei consorziati ed a favore di questi ultimi; - l'offerta di servizi di consulenza intesa quale espressione dell'insieme delle singole specializzazioni dei consorziati rivolta ad imprese private ed ad organismi pubblici; - la costituzione di altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo degli aspetti formativi; - lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge 14 febbraio 1987 n. 40 nel rispetto dei requisiti ivi previsti; - l'attivita' di istruzione e formazione nei seguenti settori artistici: arti visive, performative e multimediali, cinema, danza, libro e lettura, musica, teatro; - l'attuazione di interventi e supporto tecnico all'occupazione ; - la promozione, ricerca e assistenza all'innovazione finalizzate alla qualificazione del sistema economico. Il consorzio puo' compiere - purche' in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto consortile - tutte le operazioni commerciali, industriali, contrattuali, immobiliari e, con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico", finanziarie e mobiliari, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile, prestare fideiussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi. Sono comunque escluse dall'oggetto consortile le attivita' riservate agli intermediari finanziari, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare e quelle di mediazione, le attivita' professionali protette e comunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dal consorzio.
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