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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - eseguire qualsiasi lavoro ed attivita' agricola, anche sotto forma di gestione completa di azienda agricola, sia per conto di privati che di enti pubblici o in proprio; - eseguire qualsiasi lavorazione agricola per conto di terzi; - assumere qualsiasi lavoro relativo alla pulizia e manutenzione di giardini pubblici e privati, di parchi ed aree verdi, comprese le attivita' di inserimento, coltivazione e collocazione a dimora di piante, arbusti e fiori; - svolgere qualsiasi attivita' floro-vivaistica; - eseguire qualsiasi lavoro relativo alla costruzione di giardini, aree verdi, impianti di vigneti e frutteti, impianti sportivi di qualsiasi tipo; - eseguire qualsiasi lavoro relativo a forestazione e recupero di aree degradate; - eseguire qualsiasi lavoro ed attivita' relative all'assemblaggio e confezionamento di prodotti agricoli e loro derivati; - eseguire pulizie civili ed industriali; - effettuare lavorazione per conto terzi di materiali o semilavorati destinati ad aziende operanti nei settori produttivi sopra indicati (a titolo esemplificativo e non esaustivo metalmeccanico, chimico, farmaceutico, agricolo); - effettuare lavorazioni e manutenzioni civili ed industriali per conto terzi; - eseguire lavori di edilizia civile ed industriale; - eseguire attivita' di facchinaggio e di trasporto. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveKmc Società Cooperativa A R.l. svolge la propria attività nel macrosettore Altro aziende agricole, segmento Agricoltura, allevamento e prima trasformazione. La classificazione ATECO 01.63.00 identifica l'attività: Attività che seguono la raccolta.
Kmc Società Cooperativa A R.l. è anche conosciuta con i nomi: "KMC", "SOCIETA KMC", "COOPERATIVA KMC", "SOCIETA COOPERATIVA KMC" e "SOCIETA' COOPERATIVA KMC".
Kmc Società Cooperativa A R.l. appartiene alla categoria "microimpresa" per numero di dipendenti (meno di 10 dipendenti).