- l'esercizio dell'attivita' di mediazione immobiliare, ovvero, in particolare, l'attivita' diretta alla conclusione di affari relativi ad immobili, aziende, di cui agli artt. 2, co. 1 e 11, co. 1, legge 3 febbraio 1989 n. 39 e all'art. 3, co. 2, d. M. 21 dicembre 1990 n. 452; - strumentalmente all'attivita' di cui sopra la societa' potra' effettuare la prestazione di servizi nell'ambito del settore immobiliare nell'interesse di terzi tra i quali, a titolo esemplificativo, istituti bancari, assicurativi e finanziari, gestori di fondi immobiliari e di fondi pensione nonche' di aziende, enti commerciali e non, pubblici e privati, e persone fisiche, al fine di individuare e attuare le migliori soluzioni possibili per la gestione, per l'acquisizione e per la vendita di cespiti immobiliari, fornendo agli stessi soggetti consulenza ed assistenza in materia, nonche' le connesse attivita' di valutazione di beni immobili di qualsivoglia natura.