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Art. 3. Scopi la cooperativa sociale koine' intende perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione alle migliori condizioni economiche e professionali possibili. L'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini viene perseguita attraverso: a) la progettazione e la gestione di servizi sociali, assistenziali, scolastici di base, sanitari di base, socio educativi, educativi, socio - sanitari, di prevenzione del disagio giovanile e sociale, di promozione del benessere comunitario, di pre-formazione, orientamento, mediazione e servizi a supporto delle politiche attive del lavoro, formazione professionale, di attivita' di studio e ricerca sociale ed ogni altra attivita' rivolta a persone bisognose di intervento sociale, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legislazione vigente; b) lo svolgimento di attivita' di agricoltura sociale finalizzate all inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all art. 4 della legge 381/91 e/o di attivita' diverse volte a supportare i processi di capacitazione ed empowerment comunitario volte al conseguimento degli obiettivi dell agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa e' e deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita'. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, entro la relazione associativa e su quella base, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o nelle diverse tipologie previste dalla legge o autonoma, ivi compreso il rapporto di contratto a progetto e o collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi precedenti ed al successivo art. 4, potra' avvalersi di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale, potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e o per il potenziamento aziendale e o da finalizzare all'acquisto di immobili da destinare ai servizi di cui al precedente comma 1, potra' dare luogo alla nascita di nuove associazioni o enti di terzo settore o partecipare ad altre - esistenti - che perseguano scopi di utilita' sociale e di promozione del benessere comunitario. Art. 4. Oggetto sociale la cooperativa ha per oggetto la gestione in proprio e l'assunzione di incarichi, appalti, contratti per la gestione dei servizi di cui al precedente art. 3. Con riferimento all art. 1 della legge n. 381 del 1981, lettera a) la cooperativa potra' svolgere servizi socio-assistenziali, socio sanitari, sanitari, educativi, riabilittivi, formativi e di supporto alla crescita e alla formazione delle persone e della comunita'. Gli interventi della sezione a della cooperativa sono rivolti a persone anziane, persone con disabilita', disagio psichico e sociale, prima infanzia minori e adolescenti e comprendono i diversi ambito di intervento domiciliare, semiresidenziale e residenziale. Rientra nell oggetto sociale la ricerca economica e sociale, l animazione sociale per lo sviluppo del benessere comunitario, la promozione della solidarieta' e l assunzione di comportamenti responsabili verso le persone e l ambiente. Con riferimento all art. 1 della legge n. 381 del 1981, lettera b) la cooperativa potra' svolgere anche in relazione al percorsi di abilitazione e riabilitazione di cui alla lettera a) - attivita' e servizi finalizzati all inserimento lavorativo di persone con svantaggio cosi' come definite della l. 381/1991 e ss. Mm. Ii. , nell ambito del settore, agricolo, trasformazione agro-alimentare, agricoltura sociale, svolgendo dette attivita' sia direttamente, sia in proprio che per effetto di convenzioni e appalti -in qualsiasi altra forma consentita dalla legge- da enti pubblici che privati, con la possibilita' di commercializzare i prodotti ottenuti, ovvero di utilizzarli per i servizi interni alla cooperativa di cui all ambito a). La cooperativa, ove necessario, potra' svolgere anche ulteriori attivita' strumentali finalizzate a sostenere i programmi riabilitativi e di inserimento sociale di persone in carico ai servizi della cooperativa, ivi comprese attivita' diverse volte a supportare i processi di capacitazione ed empowerment comunitario volte al conseguimento degli obiettivi dell agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La cooperativa potra' svolgere qualunque attivita' connessa e funzionale a quelle sopra elencate, concludendo contratti, convenzioni, partecipando attivamente ad istruttorie pubbliche di progettazione, ai tavoli di programmazione e concertazione, bandi emanati da enti pubblici e da enti privati previsti dalla legislazione in vigore e compiendo tutte le operazioni necessarie al conseguimento degli scopi e delle attivita' sociali, ivi compreso il risparmio sociale. La cooperativa puo' promuovere la costituzione o aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile o dare luogo alla costituzione di reti contratto o reti soggetto, ai sensi della legislazione vigente. La cooperativa puo' aderire ad altri organismi economici, sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi e puo', altresi' partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano, nonche' ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa puo' altresi' promuovere la nascita o aderire o sostenere finanziariamente associazioni, fondazioni, etc. Che operano nel campo del volontariato sociale, della ricerca sociale, della formazione professionale, dei servizi alla persona, della editoria di interesse sociale. Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la cooperativa potra' effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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