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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu'oltre determinati, la cooperativa si propone inoltre di costruire ogni possibile manufatto in ferro o metallo di qualsiasi natura, o in un qualsiasi altro tipo di materiale anche plastico che la tecnologia possa immettere sul libero mercato. Potra' anche provvedere alla manutenzione e alla riparazione oltre che alla modifica, anche strutturale di qualsiasi tipo di manufatto, macchinario, impianto civile o industriale. Potra' inoltre assemblare e perfezionare tecnicamente e operativamente manufatti destinati al settore dell'edilizia pubblica e privata, navale e aeronautica, civile e industriale, il tutto aderendo ed uniformandosi precipuamente alle norme della sicurezza degli impianti ed alla salvaguardia della integrita' fisica degli utilizzatori, del risparmio energetico e della sicurezza del posto di lavoro. Potra' lavorare ed utilizzare, per i sopradetti indirizzi produttivi, qualunque tipo di metallo o lega oltre ad eventuali materiali plastici o sintetici che la tecnologia produttiva potra' immettere sul mercato, anche negli anni futuri. Potra' inoltre commercializzare all'ingrosso ed al dettaglio anche prodotti attinenti all'oggetto sociale oltre all'assunzione di rappresentanze e agenzie e/o convenzioni, di tipo franchising, con ditte produttrici di macchinari e manufatti della stessa natura e confacenti all'oggetto sociale, anche se integrati con tecnologie informatiche e telematiche. Potra' inoltre commercializzare all'ingrosso ed al dettaglio materie prime e semilavorate attinenti al settore produttivo prefissatosi attraverso il presente oggetto sociale. Potra' inoltre acquistare e gestire impianti immobiliari per l'esercizio dell'attivita' ed attinenti all'attivita' stessa che con il presente oggetto sociale si prefigge di conseguire, diventando altresi essi stessi impianti strumentali per l'esercizio dell'attivita' . Potra' promuovere ed incentivare l'istruzione cooperativistica e professionale al fine di poter formare e perfezionare la professionalita' dei soci e di quanti,con mansioni diverse, si avvicineranno alla sfera produttiva di competenza della cooperativa. La cooperativa potra' compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La cooperativa, tra l'altro, puo' : a) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, aderire ad associazioni locali e nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione; b) partecipare ai pubblici appalti; c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; d) con delibera dell'assemblea puo' assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussioni diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; f) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce; g) organizzare corsi di formazione per consentire l'aggiornamento professionale dei soci. H) istituire una apposita sezione, disciplinata da specifico regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea dei soci, per la raccolta del risparmio esclusivamente fra i soci, a norma dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1971, n. 127; la raccolta del risparmio fra il pubblico e' comunque tassativamente vietata; i) assistere i soci nelle pratiche legali, tributarie e sociali, previdenziali e assicurative, e in tutti quei rapporti che essi possono avere in relazione all'attivita' da svolgere con enti pubblici e privati. In ogni caso l'attivita' di partecipazione ad altre imprese e societa' e l'attivita' finanziaria in genere potranno essere esercitate in via non prevalente rispetto alle attivita'ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed in particolare di quelle di cui alla l. 197/91 per quanto attiene l'intervento dei mediatori abilitati. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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