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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la societa' cooperativa come oggetto svolge le seguenti attivita': - la costruzione, il montaggio, la manutenzione di impianti industriali, carpenteria e strutture in acciaio quali: trattamento di superfici, centrali termofrigorifere, condizionamento e trattamento dell'aria, linee di trasporto aeree ed a tappeto, strutture metalliche in genere, impiantistica inerente al settore automobilistico ed aereonautico, insonorizzazione, impiantistica inerente a stabilimenti industriali da consegnare con il sistema "chiavi in mano" e il coordinamento dell'esecuzione di impianti, l'assunzione di appalti pubblici e privati, lavori di tubisteria e di conduzione di materiali liquidi e gassosi; impianti di riscaldamento civili ed industriali, impianti idrici civili ed industriali; la realizzazione e la manutenzione di tutti gli impianti di cui alla legge 05/03/1990 n. 46. Vendita all'ingrosso ed al dettaglio di serramenti, porte e finestre di qualunque tipo (per interno ed esterno) e di qualunque materiale. Lavori di edilizia pubblica e residenziale, manutenzioni e ristrutturazione di fabbricati. La societa' potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi, ai sensi dell' articolo 2521, secondo comma, c. C. Su delibera dell'organo amministrativo, la societa' cooperativa potra' aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni regionali e provinciali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale, e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa e affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e industriale necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' a titolo esemplificativo potra': a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in societa' ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non; soprattutto ove cio' si reputera' conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalita' statutarie; b) promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; c) contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e mutui anche ipotecari, rilasciare fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la societa' cooperativa aderisce, nonche' a favore di terzi nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; d) partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private e intrattenere con lo stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della societa'. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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