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La cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire, a norma della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive integrazioni e modificazioni e di normative regionali, l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione ed all'inserimento sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento alle persone con disabilita' intellettiva e relazionale ed alle loro famiglie nonche' di perseguire le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale ai sensi del d. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. La cooperativa perseguira' le finalita' sociali attraverso la gestione, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. A) della legge 8 novembre 1991 n. 381, di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, sanitari, di educazione, istruzione, formazione professionale ed extrascolastica (comprese le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa), servizi di inserimento o reinserimento al lavoro di lavoratori e persone svantaggiate come definite dalla legge, in un autentico spirito di mutualita' senza fine di speculazione privata. La cooperativa potra' svolgere anche le attivita' previste dall'art. 1 comma 1 lett. B) della legge 8 novembre 1991 n. 381, secondo le modalita' previste dalla normativa in materia, che in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui al comma precedente consentono l'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro. Tali attivita' saranno gestite in coordinamento tra di loro e svolte in quanto necessarie o opportune all'efficace raggiungimento delle finalita' sociali e mutualistiche della cooperativa e comunque secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perseguire e' quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, l'equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilita' delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutte le forme possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita' ed in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo grazie anche all'apporto dei soci l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. La cooperativa si propone, altresi', di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano. Per questo motivo la cooperativa puo' aderire ad organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo o ad altre organizzazioni o enti strumentali al perseguimento delle finalita' sociali. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci, approvati secondo le modalita' previste dalla legge. La cooperativa si propone il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione sociale ai sensi dell'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381. In relazione all'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, costituiscono oggetto della cooperativa le seguenti attivita': - promozione, costituzione, amministrazione e gestione di strutture abilitative, riabilitative, sanitarie, assistenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con disabilita' intellettiva e relazionale; - promozione, costituzione, amministrazione e gestione di strutture educative, al fine di favorire l'integrazione scolastica ed il supporto scolastico ed educativo in genere; - prestazione in genere di ogni servizio atto a soddisfare i bisogni delle persone svantaggiate con disabilita' fisica, intellettiva e relazionale e delle loro famiglie; - progettazione e gestione di servizi socio-sanitari di assistenza domiciliare e non domiciliare, accoglienza diurna, trasporto sociale, accompagnamento, animazione, riabilitazione e sostegno e di varie strutture anche polifunzionali a carattere sociale e socio-sanitario; - gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, comunita' terapeutiche, centri di prima accoglienza, anche attraverso la gestione di laboratori socio-educativi ed espressivi; - progettazione e gestione di servizi educativi per l'infanzia, per minori e persone fragili o deboli quali, a titolo esemplificativo, centri estivi, centri di aggregazione giovanile, sostegno extrascolastico di carattere didattico, integrazione scolastica, organizzazione soggiorni per minori e/o disabili; - progettazione e gestione di servizi ed iniziative di sostegno psicologico e di inclusione sociale rivolte a persone a rischio di emarginazione sociale ed economica, persone deboli o fragili in genere; - gestione di servizi di prevenzione e di sostegno educativo e psicologico, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo, quelli rivolti a minori ed adolescenti in disagio scolastico, relazionale, affettivo e con condotte devianti, interventi formativi, di consulenza e di sostegno rivolti ai minori, agli adolescenti, alla famiglia, ai nuclei famigliari e relazionali; - progettazione e gestione di attivita' di natura sociale e culturale finalizzate alla promozione dell'educazione permanente della persona, rivolte in particolare a bambini, giovani, adulti ed anziani a rischio di marginalita' sociale, economica o lavorativa al fine di favorire l'effettiva integrazione degli stessi nella societa' ed impedirne l'emarginazione; - gestione organizzativa ed amministrativa di pratiche relative all'assistenza agli stranieri in italia ed agli italiani all'estero e dell'assistenza protesica/integrativa agli invalidi civili, invalidi di guerra e invalidi di servizio; - organizzazione e gestione di attivita' di formazione, seminari ed iniziative, servizi educativi e sociali particolarmente dedicati alla transizione scuola-lavoro ed all'inserimento lavorativo di persone deboli e svantaggiate, servizi formativi in materie inerenti l'oggetto sociale e la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, in quanto compatibili con la legge 8 novembre 1991 n. 381. In relazione all'art. 1 comma 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381, la cooperativa potra' svolgere attivita' diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, in quanto funzionalmente collegate e finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, in particolare anche per valorizzare la qualificazione e l'inserimento dei disabili intellettivi e relazionali, delle persone destinatarie dei servizi di cui ai punti precedenti nonche' delle persone destinatarie dei servizi di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 nel mondo del lavoro e nella vita attiva, anche tramite l'addestramento professionale e mediante lo svolgimento in forma associata. In particolare rientrano, altresi', nell'oggetto della cooperativa le seguenti attivita': - servizi di tipografia e stampa, nobilitazioni, servizi di consulenza, brand identity; - servizi di segreteria, battitura testi, sbobinatura, traduzioni, archiviazioni, inserimento dati e servizi connessi; - servizi artigianali, professionali e tecnici quali, a titolo esemplificativo, creazioni di merchandising personalizzato (gadget, magliette, social media e web design, comunicazione e computer grafica a 360 gradi), vendita del relativo prodotto; - gestione di circoli sociali e ricreativi, centri sportivi, ristoranti, bar ed attivita' ricettive, ricreative e culturali in genere con o senza la somministrazione di alimenti e bevande; - servizi di catering, servizi di mensa e ristorazione; - produzione, lavorazione e commercializzazione di abiti, prodotti artigianali e manufatti in genere; - giardinaggio e manutenzione del verde, agriturismo e servizi ad esso connessi; - attivita' agricole e connesse, industriali e commerciali di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati; - attivita' finalizzate alla commercializzazione ed alla vendita di prodotti propri o acquistati dei settori alimentare e non alimentare; - manutenzioni varie e servizi di pulizia; - servizi di trasporto dedicati e per conto terzi; - riabilitazione equestre ed ippoterapia; - orticoltura e floricoltura sia in campo che in serre, conduzione di fondi agricoli in proprieta' o in affitto; - allevamento e commercializzazione nel settore della zootecnia minore (avicoltura, cunicoltura ecc). La cooperativa per il perseguimento delle finalita' sociali puo': - stabilire e mantenere rapporti con associazioni ed altri enti che si occupano di disabilita' intellettiva e relazionale e relativi servizi alla persona; - partecipare ad iniziative di ricerca, prevenzione e riabilitazione sulle disabilita' intellettive e relazionali; - promuovere e gestire attivita' e campagne di sensibilizzazione della comunita' locale, provinciale e regionale sui temi inerenti lo scopo mutualistico ed altre tematiche inerenti le finalita' e le attivita' della cooperativa. La cooperativa potra' gestire le attivita' sociali e perseguire gli scopi sociali direttamente o indirettamente secondo tutte le forme previste dall'ordinamento, anche acquistando ed affittando aziende o rami d'azienda. La cooperativa, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico: - potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopraelencate nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi; - potra' assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi forma in imprese ed organismi collettivi di qualsiasi natura, in particolare se svolgenti attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; - potra' rilasciare fideiussioni e garanzie in genere nonche' effettuare finanziamenti ad imprese aventi attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale. La cooperativa potra' ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; pertanto, i soci, su richiesta dell'organo amministrativo, potranno effettuare finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa potra', altresi', costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni. Potra' stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile. La cooperativa potra', inoltre, realizzare i propri scopi anche attraverso attivita' di progettazione, partecipazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo anche in collaborazione con i soggetti di cui al capo vi della legge 11 agosto 2014 n. 125.
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