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La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attivita' produttive di tipo agricolo, industriale, commerciale, artigianale e nei servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) della legge 381/1991. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. A norma della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente. Articolo 5 (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi come definita dall'articolo 4, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa persegue la finalita' di svolgere a mezzo di persone fisiche socie e non socie, anche in convenzione con enti pubblici e privati, i compiti sottoelencati per favorire l'inserimento dei soci nel mondo del lavoro, costituendosi quale forza operativa per assicurare in prospettiva posti di lavoro stabili. La cooperativa ha pertanto lo scopo di perseguire esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale e l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso le seguenti attivita', finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lettera b) e art. 4 della legge 381 del 1991: nel rispetto delle singole professionalita' acquisite dai soci fondatori, la cooperativa si propone l'esercizio dell'attivita' nei settori: allevamento di bestiame ed altre attivita' connesse; gestione e manutenzione del verde pubblico e privato, giardinaggio e florovivaismo; igiene urbana; igiene in ambienti civili, industriali e nei cantieri edili; traslochi e movimentazioni merci; interventi di manutenzione edile ordinaria e straordinaria di fabbricati di ogni genere e loro impianti; servizio di "pronto intervento" nei settori della muratura, tinteggiatura, falegnameria ed impiantistica; organizzazione di eventi gastronomici, culturali e fiere. La cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e compiere pertanto le operazioni mobiliari ed immobiliari che saranno dall'organo amministrativo giudicate strumentali a tale scopo, ivi compresa la possibilita' di ricorrere in generale a qualsiasi forma di finanziamento, di prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi e di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e sue modifiche ed integrazioni. La cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, potra' usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttivita' causata dall'integrazione di persone con ridotta capacita' lavorativa. La cooperativa potra' aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa potra' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. E' comunque esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico, e qualsiasi attivita' ed operazione riservata alle societa' fiduciarie, bancarie e di intermediazione mobiliare e/o finanziaria.
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