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Art. 3 - scopo sociale la cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, e intende orientare la propria gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Essa ha lo scopo di far partecipare i soci ai benefici della mutualita', valorizzando le loro produzioni sui mercati, agevolandoli nello svolgimento dei rispettivi compiti imprenditoriali - anche attraverso la prestazione di attivita' di assistenza tecnica e di consulenza - nonche' coordinando le attivita' degli associati per quanto riguarda i prodotti da conferire alla cooperativa e tutte le altre attivita' inerenti. La cooperativa si propone di: " favorire e sviluppare le capacita' di lavoro dei propri soci cooperatori, nonche' far conseguire agli stessi un giusto ricavato dall'esercizio della loro attivita' professionale; " fornire ai soci cooperatori i mezzi necessari per l'esercizio della loro attivita'; " migliorare le condizioni morali e materiali dei propri soci cooperatori e delle loro famiglie e contribuire alla elevazione culturale degli stessi. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvale prevalentemente dei prodotti conferiti dai soci. Potra' comunque svolgere la propria attivita' anche con soggetti terzi, avvalendosi degli apporti degli stessi. Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per cio' stesso la cooperativa aderisce alla lega nazionale delle cooperative e mutue e ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del consiglio di amministrazione, potra' aderire all'associazione nazionale di categoria e alla relativa associazione regionale aderente alla lega nazionale cooperative e mutue, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. Art. 4 - oggetto sociale la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale: a. Esercitare la pesca marittima e la pesca in acque interne e le attivita' ad esse connesse; esercitare attivita' di acquacoltura, maricoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, anche attraverso la realizzazione e/o la gestione dei relativi impianti; b. Provvedere al collocamento collettivo del prodotto pescato e/o allevato, sia attraverso la vendita diretta sui mercati nazionali ed esteri e all'industria di trasformazione, sia attraverso il conferimento ad altri organismi associativi con organizzazione e gestione dei servizi inerenti al collocamento dei prodotti; c. Provvedere all'acquisto e all'approvvigionamento di quanto necessario all'esercizio della pesca, dell'acquacoltura, della maricoltura, della molluschicoltura e della mitilicoltura, nonche' alla manutenzione e dotazione delle barche e degli impianti; d. Provvedere all'acquisto e all'approvvigionamento di tutti i materiali necessari all'esercizio della pesca e alla manutenzione e dotazione delle barche per la successiva fornitura agli associati e a terzi; e. Gestire direttamente mercati ittici e centri di raccolta, di spedizione, stabulazione e vendita; f. Contribuire al ripopolamento in acque marine e interne, ivi compresa l'acquacoltura, promuovendo studi e azioni; g. Svolgere tutte le attivita' e compiere tutte le azioni previste e regolamentate dalle leggi sulla pesca e sull'acquacoltura; h. Rappresentare i soci e tutelarne gli interessi derivanti dall'attuazione di regolamenti nazionali e comunitari in materia; i. Svolgere a favore dei soci attivita' di assistenza tecnica, economica e finanziaria ai fini dello svolgimento della loro attivita', per il coordinamento, miglioramento e sviluppo delle stesse, attraverso la prestazione di servizi acquisiti eventualmente anche presso terzi, inerenti l'espletamento di pratiche amministrative, marittime, nautiche, finanziarie nonche' servizi tecnici e quant'altro necessario alla migliore gestione delle imprese degli associati; j. Stipulare convenzioni o contratti con societa' e/o enti pubblici e/o privati, intesi a migliorare le condizioni lavorative dei propri associati. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attivita' per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito regolamento- limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Potra' inoltre emettere titoli obbligazionari e altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia. La cooperativa puo' aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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