L'istituzione e la gestione anche per rappresentanza di uffici di viaggio, turismo e crociere e per tutte le attivita' elencate nell'art. 2 del r. D. L. 23 novembre 1936 n. 2523 e successive disposizioni di legge e di quanto per disposizioni di legge e regolamentari possono o potranno rientrare in detta attivita' ed in genere ogni industria e commercio attinenti detto oggetto. La societa' nel pieno rispetto delle leggi n. 1 e n. 197 del 1991, in modo non prevalente ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potra' compiere ogni operazione immobiliare e mobiliare e potra' assumere partecipazioni in imprese societa' ed associazioni aventi scopi analoghi o complementari; potra', inoltre, prestare garanzie, incluse quelle fidejussorie, per obbligazioni anche di terzi.