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La cooperativa svolge la sua attivita' rispettando il principio di parita' di trattamento. La cooperativa potra' svolgere la sua attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa rispetta i requisiti previsti dall'art. 2513 del c. C. Pertanto si impegna a rispettare i seguenti obblighi e divieti: a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, le quote dei soci sovventori e quelle di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra; c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci; d) in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della societa', continuita' di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro ulteriori, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di lavoro e progetto. Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale. La cooperativa puo' aderire ad organismi economici, associativi e cooperativistici le cui attivita' risultino utili al conseguimento dei suoi scopi sociali nonche' aderire ad un gruppo paritetico cooperativo ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile. La adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate dall'organo amministrativo. In attuazione allo scopo mutualistico di cui all'articolo 4, la cooperativa ha per oggetto lo svolgimento esclusivo delle attivita' agricole ovvero la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'apicoltura, l'allevamento di animali ed attivita' connesse. La cooperativa inoltre potra': acquistare e affittare terreni agricoli per la conduzione degli stessi e l'allevamento di animali; condurre direttamente o concedere in conduzione a terzi terreni o aziende agricole; gestire direttamente o indirettamente strutture agrituristiche nonche' punti vendita al dettaglio dei prodotti agricoli; acquistare, assumere in affitto od in altra forma giuridica, usufruendo quando e' possibile delle agevolazioni stabilite dalle leggi emanate per l'incremento dell'agricoltura e della piccola proprieta' contadina, terreni per coltivarli a conduzione unita; assumere, partecipando anche a pubblici appalti, lavori agricoli di ogni genere anche a livello industriale, purche' attinenti all'agricoltura, sia da privati che da enti pubblici; esercitare l'attivita' di agriturismo anche attraverso strutture ricettive all'aria aperta, sempre conservando le caratteristiche ambientali; incrementare il turismo agricolo con la valorizzazione dei prodotti locali e dell'ambiente, tutelato al massimo sul piano ecologico; trasformare, manipolare, conservare, vendere al minuto e all'ingrosso i prodotti agricoli ricavati dalla conduzione della propria azienda agricola o acquistati al libero mercato; tali attivita' possono essere eseguite direttamente o associandosi ad organismi costituiti a tali scopi; costruire e gestire laghetti per la selezione e la riproduzione di specie ittiche nonche' gestire allevamenti ittici per la pesca sportiva; coltivare prodotti orticoli, frutticoli, fiori, tartufi, funghi, gestire vivai, pioppeti, eseguire opere e impianti di forestazione e rimboschimento; gestire, per conto di enti pubblici e privati, il verde pubblico e privato; eseguire qualunque altro lavoro o attivita' collegata all'attivita' agricola. Al fine di conseguire la realizzazione dei propri scopi, la cooperativa potra' avvalersi dei contributi e delle provvidenze pubbliche previste dalla normativa vigente e potra' svolgere ogni altra attivita' connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, come attivita' comunque non prevalente e per miglior conseguimento dell'oggetto sociale. Potra' costituire una sezione di risparmio per la raccolta di fondi fra i propri soci destinati al perseguimento degli obiettivi sociali, con l'adozione di apposito regolamento secondo il disposto delle vigenti norme di legge. E' tassativamente vietata la raccolta di fondi tra il pubblico sotto qualsiasi forma. Potra' altresi' assumere partecipazioni o costituire societa' di capitale aventi oggetto connesso o affine al proprio a scopo di stabile investimento e non collocamento, in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale, e con esclusione di ogni attivita' prevista alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991, nonche' di ogni altra attivita' a favore del pubblico. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunita' la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo agricolo. La cooperativa potra' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative. Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potra', infine, anche integrare la propria attivita' con quella di enti cooperativi e non, promuovendo e aderendo a consorzi, fondazioni o ad altri enti associativi.
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