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Ai sensi dell'articolo 2511 c. C. La societa' cooperativa ha scopo mutualistico. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda in favore della quale prestano la loro opera, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali compatibilmente con la salvaguardia della competitivita' dell'azienda sul mercato. Conseguentemente, la tutela dei soci cooperatori che prestano la loro attivita' lavorativa in favore della cooperativa viene esercitata dalla cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociali e dei regolamenti interni. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa, inoltre si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attivita' diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381. La societa' cooperativa, oltre a conseguire gli scopi mutualistici in favore dei propri soci, puo' svolgere qualsivoglia rapporto con i terzi. La societa' cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Percio' stesso la cooperativa aderisce alla lega nazionale delle cooperative e mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. La cooperativa aderisce all'associazione regionale delle cooperative dei servizi della liguria aderente alla lega nazionale delle cooperative e mutue, nonche' ad altri organismi economici o sindacali, che si propongono iniziative tese a sviluppare attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La societa' cooperativa esercita l'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3, la cooperativa si propone di realizzare, nell'ambito di una progettualita' unitaria con le altre cooperative aderenti all'associazione nazionale di categoria, le attivita' economiche elencate nel presente articolo. La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini, sia mediante lo svolgimento di attivita' socio sanitarie, assistenziali ed educative di cui alla lettera a) della sopra citata legge 381/1991, sia mediante attivita' diverse e di mediazione interculturale, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della manualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Le attivita' di cui sopra potranno essere svolte per conto proprio e per conto terzi, sia tutte che in parte. La societa' potra' inoltre instaurare rapporti di collaborazione, sottoscrivere accordi e convenzioni con enti pubblici, amministrazioni pubbliche, statali, regionali, provinciali e comunali. La societa' puo' compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: cosi' in breve puo' porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali. La societa' potra' inoltre contrarre mutui e finanziamenti normali e agevolati, fondiari e regolati da leggi speciali, con o senza garanzie reali, potra' compiere qualsiasi operazione bancaria, compreso il prelievo di fondi allo scoperto da conti correnti, purche' nel limite degli affidamenti consentiti dagli istituti bancari. Potra' infine costituire societa', consorzi ed associazioni sotto qualsiasi forma nonche' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' ed enti. Per il conseguimento degli scopi e dell'oggetto sociale la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' strumentale a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili per il fine predetto e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti o conseguenti agli scopi dell'oggetto sociale, nonche' fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa e non esaustiva: - prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto, in comodato fabbricati, immobili, impianti, macchinari, attrezzature, auto e furgoni e mobili di ogni specie; - cedere a noleggio, in locazione, in affitto, in comodato fabbricati, immobili, impianti, macchinari, attrezzature, auto, furgoni e mobili di ogni specie che non servissero anche momentaneamente alla cooperativa; - costruire, ricostruire, acquistare fabbricati, magazzini, immobili, impianti, macchinari, attrezzature, auto e furgoni e mobili di ogni specie; - cedere a chiunque in proprieta', anche a riscatto, qualsiasi bene mobile ed immobile di proprieta' della cooperativa; - assumere partecipazioni in cooperative sociali a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attivita'; - costituire, aderire od assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in cooperative, societa' di capitali di qualsiasi tipo, comprese quelle finanziarie e di garanzia, imprese, associazioni di imprese e consorzi, costituite o da costituire, specie se svolgano attivita' analoghe, strumentali, complementari o comunque accessorie alla attivita' sociale o vi aderiscano altre cooperative o svolgano attivita' di servizio quali assicurazione, credito e finanziamento, assistenza tecnico-amministrativa, e simili; - dare adesione e partecipazione a societa', enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fideiussori specie se diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, a fornire servizi, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili; - concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce nonche' a favore di altre cooperative. La cooperativa non deve avere per oggetto principale o svolgere in via prevalente uno o piu' predetti atti finanziari, ne' svolgerli nei confronti del pubblico, in ottemperanza alla legislazione vigente in materia di intermediazione finanziaria. La cooperativa infine, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, si propone di:- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4. L. 31 gennaio 1992, n. 59; - adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo od all'ammodernamento aziendale ai sensi degli artt. 5 e 6, l. 31 gennaio 1992, n. 59. Ai fini della realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa puo' raccogliere, presso questi, finanziamenti con obbligo di rimborso. La raccolta e' limitata ai soli soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. I limiti, le modalita' di raccolta e quelle contrattuali sono disciplinati da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal consiglio di amministrazione e pubblicate nei fogli informativi analitici. Il tutto in conformita' alle disposizioni delle legge fiscale, bancaria e relativi provvedimenti delle autorita' monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' partecipare ai pubblici appalti secondo le modalita' di legge.
Parole chiaveIl codice ATECO 81.10.00 corrisponde all'attività: Servizi integrati di gestione agli edifici.
I nomi alternativi di La Compagnia Società Cooperativa A. R.l. sono: "LA COMPAGNIA", "SOCIETA LA COMPAGNIA", "COOPERATIVA LA COMPAGNIA", "SOCIETA COOPERATIVA LA COMPAGNIA" e "SOCIETA' COOPERATIVA LA COMPAGNIA".
Secondo la classificazione europea delle imprese, La Compagnia Società Cooperativa A. R.l. rientra nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale risulta essere di 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.