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La cooperativa non ha alcuna finalita' speculativa ma segue i principi della mutualita' nel rispetto della prevalenza degli scopi mutualistici di cui agli art. 2512 e seguenti del c. C. . La societa' potra' svolgere la propria attivita' solo nei confronti dei soci e non dei terzi. Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, mediante l autogestione dell impresa che ne e' l oggetto, continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali ed incentivare l inserimento dei giovani nel mondo del lavoro sia promuovendo attivita' di ricerca, di formazione professionale, di alternanza studio - lavoro, sia creando possibilita' occupazionali. La societa' ha per scopo e attivita' prevalente l attivita' di mattazione, la macellazione, il sezionamento, il disosso, la porzionatura, la modanatura, la toelettatura ed il confezionamento ed etichettatura di carni fresche e surgelate o comunque conservate di tutte le specie animali comprese quelle ittiche. Potra' inoltre eseguire lavori di selezionamento, confezionamento, cellophanatura, blisteraggio, etichettatura e logistica di merci e prodotti finiti in genere nonche' l organizzazione di servizi di magazzinaggio, facchinaggio e movimentazione, nulla escluso o eccettuato. Per promuovere la cultura cooperativistica e dare ai soci l adeguata professionalita' per le attivita' di cui allo scopo si intendera' gestire e promuovere corsi di formazione, anche mediante contributi cee, degli enti pubblici e privati in genere, volti a dare ai soci partecipanti all iniziativa strumenti idonei al miglioramento professionale. A tal fine la cooperativa richiedera' tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, cosi' come si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attivita' che ne forma l oggetto. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell oggetto sociale, il tutto a norma dell art. 12 legge 17 febbraio 1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamata dall art. 13d. P. R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni. Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamante dal r. D. L. 12 marzo 1936 n. 375, dalle leggi 7 giugno 1974 n. 216 e 23 marzo 1983 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonche', quelle di cui al d. L. 3 maggio 1991 n. 143. La cooperativa puo' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrative.
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