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La societa' cooperativa non ha scopo di lucro ne' di speculazione privata; e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente ai sensi dell'articolo 2513, 2514, 2515 codice civile, operando prevalentemente con i propri soci. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario nazionale. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma con cui contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali. La tipologia dei rapporti che si intende attuare con i soci lavoratori e' disciplinata da un apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con persone non socie. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa organizza la propria attivita' economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformita' allo scopo ed all'oggetto della cooperativa secondo le opportunita' e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato. La societa', senza finalita' speculativa, si propone, in via generale, di concorrere alla valorizzazione tecnico-economica delle produzioni ortofrutticole, alla tutela del mercato di tali prodotti e allo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura; in particolare la societa' ha per oggetto: a) la lavorazione, la conservazione e la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli dei soci in appositi stabilimenti sociali ovvero presso gli stabilimenti dei soci in modo da favorire il migliore realizzo delle produzioni; b) la vendita in comune dei prodotti e dei sottoprodotti delle lavorazioni sociali, in italia e all'estero; c) la distribuzione ai soci del ricavato delle vendite dei prodotti e dei sottoprodotti di cui alla lettera b, dedotte le spese e gli oneri, quale corrispettivo dei prodotti ortofrutticoli conferiti alla cooperativa; d) operazioni di finanziamento ai soci mediante l'erogazione di anticipazioni sul prodotto conferito; e) il rifornimento ai soci dei prodotti utili all'attivita' ortofrutticola; f) l'attuazione di idonee forme di assistenza tecnica ai soci e di difesa fito-sanitaria alle piante da frutto, utilizzando anche i benefici previsti dalle vigenti leggi; g) la gestione di impianti di interesse nazionale direttamente o indirettamente costituiti dal ministero per la conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli; h) la promozione di iniziative che possono contribuire a migliorare le condizioni economiche e sociali dei soci, ivi compresa la prestazione di servizi e la fornitura di beni di consumo; i) la tutela della produzione agricola mediante l'attuazione dei programmi di commercializzazione che contemplino anche la disciplina delle produzioni e dei conferimenti che sara' fissata da appositi regolamenti; l) la promozione di studi, di ricerche, di sperimentazioni e ogni altra iniziativa da divulgare fra i soci in modo da ottenere un incremento ed un miglioramento produttivo nel settore ortofrutticolo. La societa' potra' acquistare, vendere, permutare, immobili e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La societa' potra' partecipare a societa', enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalita' non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dallo statuto. La cooperativa puo' partecipare ad altri organismi ed enti in genere pubblici o privati, cooperative, consorzi, societa' anche di capitale, le quali abbiano finalita' che possano concorrere, direttamente e/o indirettamente e/o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi statutari. In particolare la societa' potra' aderire ad organizzazioni di produttori riconosciute dalle regioni competenti ai sensi del reg. To ce 1308/2013 e successive modifiche e/o integrazioni o chiedere essa stessa alla regione competente il riconoscimento di organizzazione di produttori ortofrutticola. Qualora ne ricorrano le condizioni, la cooperativa, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (ue)1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio, dal reg. To 543/2011 della commissione e dalla normativa nazionale di recepimento, di seguito potra' anche assumere la denominazione di "filiale". La cooperativa dovra' essere retta e disciplinata dai principi della mutualita', senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di perseguire un costante miglioramento e la maggiore valorizzazione dei prodotti conferiti dai soci. In particolare si propone, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci di perseguire uno o piu' dei seguenti obiettivi: assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualita' e quantita'; concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta; ottimizzare i costi di produzione e la redditivita' dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione; vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'eventuale organizzazione di produttori alla quale aderisca; svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitivita' economica e sull'andamento del mercato; promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale; promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualita' dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualita' nazionale; provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversita'; contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici; sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del regolamento 1308/2013 e all'articolo 36 del regolamento (ue) n. 1305/2013 fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi. A tal fine la societa' conformera' le proprie azioni coerentemente agli indirizzi produttivi e commerciali eventualmente impartiti dall'op. Qualora la societa' possa essere considerata la filiale dell'op, i soci, al solo fine di perseguire una semplificazione amministrativa, possono essere autorizzati a conferire e fatturare le proprie produzioni direttamente alla "filiale" la quale, sotto il controllo dell'op, provvedera' alla relativa commercializzazione. Per tale effetto la cooperativa: a) provvede alla concentrazione dell'offerta, alla riduzione dei costi di produzione, alla regolarizzazione dei prezzi, al ricorso a pratiche colturali e a tecniche di produzione e di gestione dei residui rispettose dell'ambiente nonche' a favorire la biodiversita' ed all'uopo delibera regolamenti e programmi in materia di conoscenza delle produzioni, di produzione e commercializzazione, nonche' di tutela ambientale, vincolanti per tutti gli associati; b) rappresenta i produttori associati nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati della produzione ortofrutticola; c) se aderisce ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del reg. To ce 1308/2013, conferisce alla stessa, per conto dei produttori associati, le produzioni ortofrutticole specificate nella domanda di adesione all'organizzazione di produttori stessa. In un ottica di ottimizzazione dell'offerta la cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Se chiede essa stessa alla regione competente il riconoscimento di organizzazione di produttori ortofrutticola, vende direttamente, per conto dei produttori associati, le produzioni ortofrutticole secondo le modalita' fissate dalle norme comunitarie e nazionali. A tal fine, in un ottica di ottimizzazione dell'offerta la cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 c. C. . D) stipula anche per conto degli associati accordi e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari; e) stipula convenzioni per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli nonche' contratti per la fornitura di servizi necessari ai detti scopi; f) divulga, promuove e coordina studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, di gestione dei residui nel rispetto dell'ambiente. A tale fine puo' partecipare alla gestione di campi sperimentali o dimostrativi; g) riscuote in nome e per conto degli associati, premi, incentivi, compensazioni ed integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilascia la relativa quietanza liberatoria; h) compie operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento degli scopi sociali ed istituzionali; i) gestisce direttamente, o tramite organismi collegati, controllati o partecipati, impianti per la raccolta, condizionamento e lavorazione dei prodotti degli associati; l) concede fideiussioni od avalli a favore dei propri associati o societa' collegate, controllate o partecipate; m) assicura ai produttori associati mezzi tecnici appropriati per il condizionamento, la commercializzazione e la eventuale trasformazione dei prodotti; n) al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate puo' promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' e richiedere eventuale iscrizione nell'elenco delle igp previste nei regolamenti comunitari; o) qualora la societa' aderisca ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del reg. To ce 1308/2013, o chiede essa stessa alla regione competente il riconoscimento di organizzazione di produttori ortofrutticola, al fine di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente le produzioni associate, puo' partecipare a programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi, costituiti ed alimentati dai contributi degli associati e di organismi comunitari o nazionali; p) provvede all'acquisto ed alla distribuzione tra i soci, di concimi, anticrittogamici, antiparassitari, imballaggi, attrezzi e macchine agricole e quant'altro necessario per la loro produzione; q) provvede alla coltivazione di fondi propri e di terzi per la produzione di piantine di ogni tipo, con l'impianto di moderni vivai, da vendere ai soci; r) svolge inoltre tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo, anche in collaborazione con la pubblica amministrazione; s) qualora la societa' aderisca ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del reg. To ce 1308/2013, o chiede essa stessa alla regione competente il riconoscimento di organizzazione di produttori ortofrutticola, puo' aderire o costituire in prima persona e/o tramite suoi soci filiali per la commercializzazione e vendita del/i prodotto/i dei propri soci; t) qualora la societa' aderisca ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del reg. To ce 1308/2013, o chiede essa stessa alla regione competente il riconoscimento di organizzazione di produttori ortofrutticola, puo' esternalizzare una o piu' delle attivita' previste dalla normativa comunitaria pur mantenendo in capo a se' la responsabilita' dell'esecuzione dell'attivita' esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato allo svolgimento di tale attivita'.
Parole chiaveLa Emilia Società Cooperativa Agricola appartiene al comparto Altro aziende agricole e si occupa di Agricoltura, allevamento e prima trasformazione. La classificazione ATECO 01.63.00 identifica l'attività: Attività che seguono la raccolta.
I nomi alternativi di La Emilia Società Cooperativa Agricola sono: "LA EMILIA", "SOCIETA LA EMILIA", "COOPERATIVA LA EMILIA", "SOCIETA COOPERATIVA LA EMILIA" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA EMILIA".
La dimensione aziendale colloca La Emilia Società Cooperativa Agricola nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.