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Art. 3 - (scopo mutualistico) la cooperativa non ha scopo di lucro, e persegue lo scopo mutualistico, volto a conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle di mercato. In particolare, scopo della cooperativa e' lo svolgimento della propria attivita' nel settore dell edilizia, prevalentemente in favore dei soci, sviluppando e diffondendo la tradizione ed il modello operativo tracciato da padre ottorino marcolini nell ambito della cooperazione d edilizia residenziale. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Art. 4 - (oggetto sociale) la cooperativa ha per oggetto l'esercizio dell'attivita' immobiliare in ogni sua forma, nell ambito sia dell edilizia convenziona che non convenzionata, volta a consentire ai soci di acquisire o godere in qualunque forma unita' immobiliari di ogni genere ad un costo vantaggioso rispetto a quello di mercato. A tale scopo la cooperativa potra': acquistare terreni e/o diritti di superficie per costruire, sia direttamente in economia sia concedendo cottimi ed appalti, case popolari ed economiche; acquisire, costruire, ricostruire e ristrutturare case da assegnare ai soci in proprieta', in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto, fatta salva la possibilita', in caso di necessita' ed in via eccezionale e sempre per raggiungere l oggetto sociale, assegnare ai propri soci, in luogo della costruzione gia' ultimata, il terreno acquistato per la costruzione o parte di esso o la casa in corso di costruzione; costruire, su aree pubbliche o private, ricostruire e ristrutturare box singoli e multipli, anche interrati, e spazi da adibire a parcheggi, da assegnare ai soci in proprieta', in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto; acquisire, direttamente o indirettamente, anche in diritto di superficie o a mezzo permuta, ogni tipologia di bene immobile, per la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, il completamento e la gestione di case di abitazione e porzioni immobiliari anche con altra destinazione, da assegnare ai soci in proprieta', in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto; costruire, specialmente ai piani terreno, seminterrato o interrato dei fabbricati destinati ad abitazione, locali destinati ad uso diverso, da assegnare anche a non soci, ovvero, qualora non ostino divieti di legge, da vendere a terzi nelle forme ed allo scopo di cui agli artt. 8 e 9 t. U. 1165/1938. Aderire a consorzi di edificazione di immobili anche al fine di consentire ai propri soci d acquisire direttamente dai consorzi stessi le unita' immobiliari di cui al presente oggetto, anche per il tramite di appositi rapporti di mandato. Rientra tra gli scopi della cooperativa la costruzione di edifici destinati a pubblica utilita' (scuole, asili, chiese, centri civici e commerciali, verde attrezzato, luoghi destinati allo svolgimento delle attivita' culturali, ricreative e sportive, ecc. ) nonche' opere accessorie quali strade, fognature, acquedotti e in genere tutte le opere necessarie per completare la casa con tutti i servizi, e cio' in particolare in esecuzione di convenzioni urbanistiche o di lottizzazioni relative alla costruzione di alloggi da assegnare ai soci. I locali destinati ad uso diverso dall abitazione possono essere venduti nelle forme, agli scopi ed entro i limiti di cui agli artt. 8 e 9 del t. U. Sull edilizia popolare ed economica del 28 aprile 1938 n. 1165. I locali, i fabbricati e le aree che possono essere utilizzate a scopo di pubblica utilita', potranno essere trasferiti senza corrispettivo, ad altri enti aventi scopi di culto, istruzione, educazione e beneficenza in genere. Potra' infine la cooperativa amministrare beni comuni dei condomini. La cooperativa puo' promuovere e realizzare qualsiasi operazione di ordine finanziario, immobiliare e mobiliare, utile o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali; puo' ricercare ogni forma di finanziamento disponibile, da privati, enti pubblici, stato e regioni, etc. , nonche', avvalersi di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare ivi comprese quelle previste dalla leggi n. 865/1971, n. 116/1974 e n. 457/1978 e dai bandi regionali e nazionali per il finanziamento delle costruzioni in base a tali leggi e successive modificazioni delle stesse. La cooperativa puo' prestare garanzie a favore dei soci, per il conseguimento, da parte di questi ultimi, di finanziamenti diretti alla realizzazione delle costruzioni; puo' inoltre procedere alla stipula di accordi, convenzioni e qualsiasi altro atto che sara' ritenuto utile o necessario, anche con consorzi, altre cooperative e imprese, al fine di favorire l'acquisizione da parte dei soci dell abitazione; puo' compiere in generale tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale con esclusione di attivita' finanziarie nei confronti del pubblico. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa la costruzione, acquisto di attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi; in particolare puo' prendere parte a societa' o ad organismi consortili e associativi intesi alla difesa ed incremento dei propri scopi sociali e puo' altresi' collaborare con cooperative sociali, fondazioni ed enti non lucrativi in generale. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalita' ivi previste.
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