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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attivita' d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. B) e art. 4 della legge 381/91. Le persone svantaggiate inserite al lavoro di cui all'art. 4 della legge 381/91 devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attivita': -- la gestione di esercizi commerciali per il commercio al dettaglio e all ingrosso di generi alimentari freschi e conservati, frutta e verdura, dolciumi, prodotti per l igiene della persona e della casa, nonche' di bevande alcoliche e superalcoliche; -- la gestione di locali adibiti a bar, ristorante, trattoria, tavola calda e fredda, pizzeria, vineria, gelateria, latteria, pasticceria, cremeria, gastronomia, rosticceria, pubblici ritrovi in genere, nonche' la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcoliche e superalcooliche; -- la gestione di mense aziendali e servizio catering; -- l'organizzazione di corsi di formazione per ragazzi ed adulti, di corsi professionalizzanti e di corsi di lingue; -- l'organizzazione di eventi gastronomici, culturali, artistici, sportivi e musicali a favore dell'inclusione sociale; -- le attivita' di servizi di pulizie, rifacimento camere, gestione dei servizi di front-office e back-office, di guardiania, di portierato e di facchinaggio, comprese le disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni; -- l'attivita' di logistica, deposito, magazzinaggio e movimentazione delle merci, il servizio di traslochi e trasporto merci, anche deperibili, il trasporto di animali solo con mezzi propri o dei soci; -- la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e privato; -- i servizi di manutenzione generale di edifici; -- i servizi ambientali e di pubblica utilita' quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la pulizie di strade; la gestione di piattaforme ecologiche; la raccolta, smaltimento e riciclo di rifiuti; -- l organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, spettacoli; -- la gestione di distributori automatici di qualsiasi genere presso scuole, enti pubblici, aziende private ed uffici; -- l'adesione a societa' e consorzi tra cooperative, a gruppi cooperativi paritetici, aventi finalita' analoghe. Ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, cosi' come delineato, la cooperativa potra' inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari e/o mobiliari ritenute opportune, anche avvalendosi delle provvidenze e delle agevolazioni previste dalla legge. La cooperativa, inoltre, in via accessoria a quanto sopra, non svolgendole nei confronti del pubblico ed in via non prevalente, potra' compiere operazioni finanziarie ed assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' economiche simili o complementari alla propria e potra' associarsi ad altre cooperative, consorzi, associazioni e/o altri enti similari di rappresentanza, per rendere piu' efficace la propria azione, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi, e potra' - anche per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e quando ricorrano particolari esigenze -, nei limiti ed in ottemperanza della vigente normativa in materia, raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, ai soli fini dell'impiego delle somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale e disciplinando detta raccolta con apposito regolamento approvato dall'assemblea, con la precisazione che, pero', e' tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e sono tassativamente escluse le attivita' per legge riservate e quelle per cui sia necessario avere particolari requisiti non posseduti dalla societa' stessa. Il tutto, comunque, nel pieno rispetto di qualsivoglia autorizzazione eventualmente richiesta dalla legge e con la categorica esclusione di qualsiasi attivita' professionale riservata agli iscritti ad ordini, albi e/o collegi e/o comunque protetta, restando interdetto alla societa' l'esercizio in proprio di qualsivoglia attivita' professionale riservata.
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