Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio e la disciplina della mutualita', senza alcuna finalita' speculativa, secondo la prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli artt. 2512 e seguenti c. C. . La societa' cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Essa si avvarra' prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci o degli apporti dei beni e servizi da parte dei soci. La cooperativa si propone: a) di assumere ed eseguire in cooperazione, mediante la partecipazione a trattative, aste, licitazioni, gare ed appalti pubblici e privati, lavori idraulici, costruzioni di canali e rilevati, spurgo di fossi, costruzioni e riatto fognature, acquedotti, strade ed affini, costruzioni di case popolari, di villaggi agricoli, case coloniche, case per civili abitazioni, demolizione e sgombro di fabbricati, lavori edili di ogni genere ed affini e lavori di pulizia di edifici, nonche' lavori di bonifica, lavori di segnaletica e sicurezza stradali, impianti elettrici interni ed esterni, gestione e manutenzione degli impianti elettrici, lavori di difesa e sistemazione idraulica, illuminazione pubblica stradale, costruzione edifici monumentali ed opere connesse ed accessori; b) la esecuzione di lavori per la produzione di carpenteria metallica, ferramenta, reti metalliche, tubi flessibili, fili, corde e articoli vari da fornirsi a terze imprese; c) provvedere alla difesa economico-sociale degli iscritti, sia mediante l'attuazione del programma di cui alle precedenti lettere a) e b), sia partecipando eventualmente a quelle iniziative che potranno essere prese a tale scopo da pubbliche autorita' e da ogni associazione o ente, sia con altro mezzo lecito possibile; d) di mettere in grado i soci di ottenere continuita' di occupazione lavorativa e di ricavare dal proprio lavoro il maggior reddito possibile, assicurando ad essi e famiglie benessere morale e materiale; e) di ottenere, con l'unione in un organismo collettivo di tutti gli sforzi singoli, la migliore realizzazione del lavoro, applicando i progressi della tecnica. La cooperativa potra' compiere, non come attivita' prevalente, ma per un miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La societa' potra' aderire a consorzi di cooperative di produzione e lavoro, nonche' a quelle cooperative indicate negli articoli 2602 e seguenti c. C. Ed a quelle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e, ove ne ricorrano i presupposti, ottenere l'iscrizione nell'apposito albo delle societa' cooperative a mutualita' prevalente.
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