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La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge n. 381/91, non scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attivita' diverse, agricole, industriali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge n. 381/91. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociale e professionali per i soci. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti dei soci stabiliti nel presente statuto, ha come per oggetto le seguenti attivita': - attivita' di preparazione pasti; - trasportoa di persone (scolari o chiunque altro) con minibus sia di proprieta' che in uso; - traslochi presso privati o scuole od enti pubblici; - attivita' di pulizie effettuata sia nei confronti di privati che di enti pubblici che di imprese; - servizi di informazione anche in convenzione con enti pubblici; - sistemazione di aree verdi quali ville e giardini, potatura di alberi, pulizia di edifici, scuole e di ogni quant'altro necessiti; - attivita' di consulenza con organizzazione di seminari e convegni; - prestazione di servizi ad enti ed imprese; - realizzazione e/o gestione di centri e strutture per il tempo libero, la cultura ed il turismo e la gestione di case-vacanza; - gestione di parcheggi a pagamento; - gestione di pubbliche affissioni e di toponomastica; - gestione dei servizi cimiteriali e funerari, comprese le luci votive; - pulizia e cura degli animali domestici e gestione di canili pubblici; - attivita' agricole, commerciali, artigianali e di servizi nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate. La cooperativa, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, svolgera' le attivit di cui all art. 1 punto b) della citata legge attraverso l inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate. Le attivita' verranno espletate mediante la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato a supporto delle varie attivita' gestite o quali utenti, partecipano, nelle diverse forme, all attivita' ed alla gestione della cooperativa. La cooperativa intende perseguire e realizzare i propri scopi esercitando sia attivita' di servizi sia attivita' produttive, senza fine di lucro, attraverso le quali favorire e promuovere l inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate, la continuita' di occupazione lavorativa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, con particolare attenzione a persone svantaggiate, cosi' come definite dall art. 4 legge 8 novembre 1991 n. 381. La societa', per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarra' di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale e costituira' altresi' fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonch compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' fra l'altro, a sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e a sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito dei soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; d) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni sia con partecipazione ad organismi ed altri enti idonei, sia organizzando e promuovendo eventi culturali, convegni, congressi e meeting purche' attinenti alle attivita' sopra specificate. A tal fine potra' utilizzare finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie. Trattandosi di cooperativa sociale, costituita in osservanza delle norme di cui alla citata legge 8 novembre 1991 n. 381, la medesima e' considerata, ai sensi dell'art. 111 - septies introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 16, cooperativa a mutualita' prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile.
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