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La cooperativa ha scopo mutualistico. La societa' cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 4 dello statuto infra citato, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa e' retta dal principio della mutualita', in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del codice civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della azienda, continuita' di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa. Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale ma dovra' essere prevalente lo scambio mutualistico, e cioe' l'attivita' svolta nei confronti dei soci. La cooperativa si propone: 1. Di assicurare ai propri soci un lavoro giustamente remunerato e parimenti distribuito; 2. Di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarieta' dei soci in conformita' delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attivita' - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, effettuata esclusivamente ai fini del piu' ampio conseguimento dell'oggetto sociale; 3. Di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortunistica. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come sopra definita, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, bar, ristoranti, pianobar, mense ed in generale attivita' connesse ed affini. La somministrazione di alimenti e bevande anche mediante strutture itineranti, quali ad esempio street-food e simili. La gestione di mense e di catering sia in modo diretto che indiretto. Essa potra' inoltre esercitare la gestione di pizzeria da asporto. Il commercio al minuto e all'ingrosso, sotto ogni forma e modo, di prodotti alimentari, freschi e confezionati, di prodotti e oggetti di piccolo artigianato, provenienti in particolare dal mondo della cooperazione e del terzo settore. Attivita' di accoglienza e ospitalita' dei visitatori della "basilica di santa maria della croce" e del complesso attiguo; l'organizzazione e la gestione di eventi, manifestazioni, spettacoli musicali, promossi e finalizzati alla valorizzazione e sostegno della "basilica di santa maria della croce" e del complesso attiguo, nonche' di corsi di formazione. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonche'' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche'' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere strumenti finanziari privi di diritti amministrativi da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati. La cooperativa potra' altresi' assumere, in via non prevalente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese e/o consorzi, che svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c. C. Alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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