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I soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e societa', oppure di rapporto di lavoro subordinato. La societa' puo' avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualita' senza scopo di lucro. Per cio' stesso la cooperativa potra' aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'assemblea ordinaria dei soci. I soci lavoratori della cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonche', in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la l. 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa e' retta dai principi della mutualita'. Essa, nell'ambito di iniziative produttive nel mezzogiorno d'italia (testo unico 6 marzo 1978 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni) si propone: a) di provvedere allo svolgimento di qualsiasi operazione di facchinaggio, carico e scarico, trasporto merci o manovalanza in genere, per conto di enti o privati, nonche' tutte le attivita' preliminari e complementari del facchinaggio come previsto dall'elenco delle attivita' di cui al dpr 602 del 30 aprile 1970, compresi magazzinaggio, assemblaggi, etichettatura e pacchettatura; b) di assumere lavori di trasloco e di autotrasporto merci per conto di terzi, con mezzi propri o conferiti in uso dai soci, o presi a noleggio; c) di provvedere ai lavori di pulizia in genere e segnatamente di uffici, negozi ed altri locali, per conto di enti pubblici e privati, manutenzione di immobili, piazzali, aree verdi, il servizio di portierato e di guardiania non armata, la gestione di posteggi custoditi e non, l'attivita' di smaltimento dei rifiuti nei limiti previsti dalle vigenti normative; abitazioni, condomini, comunita' ecc. ; ivi compresi i servizi resi alla persona (lavanderia, stireria, assistenza domiciliare ecc. ); d) di espletare servizi vari: - riferiti alla persona (quali mense, trasporto alunni, ecc. ); - riferiti all'abitazione (quali puliture, rinfrescature, tinteggiature, verniciature, pavimentazioni, tappezzerie, assistenza alla piccola impiantistica domestica ed abitativa per abitazioni private, condomini, comunita', nei servizi idraulici, igienici, elettrici, di riscaldamento, ecc. ); e) di promuovere, organizzare e gestire, anche su incarico di terzi, corsi di formazione e aggiornamento professionale inerenti le attivita' statutariamente previste; f) di promuovere, organizzare e gestire, anche in collaborazione con gli istituti, ed enti preposti, corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'istruzione e l'addestramento di personale da inserire nei settori e nelle attivita' statutariamente previste, avvalendosi in cio' dei finanziamenti previsti dalla c. E. , dalla leggi nazionali, dalle leggi regionali e dai contributi provinciali; g) di poter svolgere collocamento temporaneo al lavoro con esclusione di ogni attivita' di intermediazione di mano d'opera; h) di aprire uffici e sedi operative su tutto il territorio nazionale; i) di organizzare e gestire manifestazioni, congressi, meeting con proprie risorse, nonche' promuovere o dimostrare prodotti. La cooperativa non svolgera' attivita' riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti. Fermo restando quanto disposto dalle inderogabili norme di legge in materia, la cooperativa potra', in via non prevalente e non nei confronti del pubblico: - compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potra' avvalersi di tutte le agevolazioni di legge, - con delibera dell'organo amministrativo, assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' economiche integrative e simili e potra' associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere piu' efficace la propria azione; - favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.
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