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"art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fi- ni di speculazione privata. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire e' quello dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. Alla presente cooperativa si applicano: 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonche', in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori; le disposizioni del d. Lgs. 112/2017, in particolare quelle degli artt. 2, 17 e 18; le disposizioni della legge regionale toscana 58/2018; in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle societa' cooperative; - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla societa' per azioni. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuita' d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperati- va ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 c. C. , dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. Art. 4 - (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa svolge sia direttamente che per conto terzi servizi a favore di anziani, portatori di handicap, minori, disabili psichici ed altre categorie di persone socialmente bisognose, sia per ragioni di eta' che di condizioni personali, sociali o familiari. La cooperativa, con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto la gestione di servizi socio-sanitari, di cui all art. 1, co. 1, lett. A) della l. 381/1991, incluse le attivita' di cui all art. 2, co. 1, lett. A), b) c) e d) del d. Lgs. 112/2017, da conseguirsi avvalendosi principalmente dell'attivita' dei soci cooperatori, quali ad esempio - a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: - servizi socio-sanitari attraverso la gestione di centri di assistenza, case di riposo; - centri diurni, comunita' di accoglienza, mense; - attivita' di sensibilizzazione, animazione ed aggregazione della comunita' locale entro cui opera al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all attenzione ed all accoglienza delle persone in stato di bisogno; - servizi di assistenza socio-sanitaria in forma domiciliare; - servizi scolastici di base, educativi e di formazione professionale. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e bancarie ritenute necessarie od utili, assumere interessenze e partecipazioni (non ai fini del collocamento) in imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, stipulare convenzioni con enti, concedere garanzie per- sonali e reali a favore di terzi e costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri- strutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'arti- colo 2545-septies del codice civile".
Parole chiaveLa Mano Amica Società Cooperativa Sociale svolge la propria attività nel macrosettore Servizi alle famiglie, segmento Servizi sanitari e di assistenza sociale. Secondo lo standard ATECO, il codice 88 corrisponde a: ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE.
I nomi alternativi di La Mano Amica Società Cooperativa Sociale sono: "LA MANO AMICA", "SOCIETA LA MANO AMICA", "COOPERATIVA LA MANO AMICA", "SOCIETA COOPERATIVA LA MANO AMICA" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA MANO AMICA".
La Mano Amica Società Cooperativa Sociale appartiene alla categoria "grande impresa" per numero di dipendenti (250 o più dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 611.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.