Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 5) la societa' cooperativa, caratterizzata dalla mutualita' prevalente di cui all'art. 2512 c. C. E senza scopo di lucro ha finalita' di ricercare e garantire opportunita' di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni del mercato. In relazione a cio' la cooperativa nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative, comunitarie, statali e regionali, ha per oggetto: l'esercizio d'impresa artigiana relativa ad autofficine per riparazioni meccaniche, elettriche e scocche, montaggi di accessori e modifiche e trasformazioni ed allestimenti su veicoli previa regolare autorizzazione degli enti preposti, noleggio di veicoli anche industriali, attivita' tecnica e rettifica motori, tornerie, saldature industriali e non, sabbiature, verniciature e coperture metalli a base di zinco, cromo e/o simili, ogni altra attivita' artigianale e/o industriale, comprese quelle insalubri, disciplinate dall'ispettorato del lavoro. Commercializzazione tramite compravendita o dopo opportuni e necessari processi di riparazioni e/o lavorazioni di tutti i prodotti contemplati dalle tabelle merceologiche dalle c. C. I. A. A. . Tutto quanto sopra riportato puo' essere eseguito anche nei paesi esteri quando lo si ritenga utile e necessario; inoltre potra' assumere concessioni in appalto, servizi e forniture per/dallo stato e da enti sia pubblici che privati, acquistare, vendere, prendere sia in fitto che in comodato aree, magazzini, fabbricati, macchinari e quant'altro necessario all'esercizio dell'impresa sociale. La cooperativa si propone altresi', di far promuovere ai soci, nell'ambito della loro compagine sociale, la raccolta dei finanziamenti da destinare alle iniziative sociali programmate, nonche' di assistere i soci per ottenere in loro favore i contributi erariali previsti dalle leggi in vigore ed a quelle che verranno promulgate, per un piu' ampio conseguimento di agevolazioni e finanziamenti necessari alla realizzazione dei piani di intervento. Essa potra' collegarsi nelle forme piu' opportune con altre imprese, anche cooperative, per approvvigionarsi a migliori condizioni delle materie prime e degli impianti necessari all'esercizio della propria attivita'; inoltre, potra' subentrare in cooperative gia' esistenti ed in stato di liquidazione, accollandosi le relative passivita' ed accettando gli aiuti dagli enti pubblici preposti e previsti dalle leggi vigenti e future. Potra' inoltre compiere tutte le operazioni economiche, mobiliari (ad eccezione dell'intermediazione in valori immobiliari e delle attivita' regolate dalla legge n. 1 e 197 del 1991) e immobiliari, necessarie o utili al raggiungimento dello scopo sociale. A tale scopo la cooperativa potra' chiedere finanziamenti agevolati e non, nonche' contributi e mutui previsti dalle vigenti leggi provinciali, regionali e comunitarie all'epoca dell'eventuale richiesta. Potra', nei limiti consentiti dalla legge (purche' non in via prevalente rispetto alle altre attivita' e non nei confronti del pubblico) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre societa' o imprese cooperative legate al movimento cooperativo, e dare adesioni ad altri enti o organismi economici, morali, culturali ed assistenziali; potra' infine partecipare con obbligazioni a quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare con l'esempio nei rapporti tra i soci ed in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del soccorso ed i legami della solidarieta'. Potra' assumere, sempre nel rispetto della legge 197/1991 e comunque non in via prevalente, impegni e dare garanzie e fidejussioni a favore delle cooperative, enti e derivati, mediante delibera del consiglio di amministrazione. Qualora la cooperativa non dovesse in concreto aderire o dovessero recedere dall'adesione ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovra' versare direttamente al ministero del lavoro la quota di utili secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 20 della legge 59/1992; qualora la societa' non ottemperi all'obbligo di versamento dei citati contributi, decade dai benefici fiscali e di altra natura concessi dalla normativa vigente.
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