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4. 1 considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, come piu' oltre determinati, la cooperativa, nei limiti e nel rispetto delle vigenti leggi, si propone lo scopo di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con veicoli in disponibilita' dei soci. Piu' precisamente la societa' persegue i seguenti scopi: 1. Assumere sia da privati che da enti pubblici o privati servizi di trasporto merci per conto terzi in territorio nazionale, estero e servizi complementari direttamente connessi al loro espletamento sia sul territorio nazionale che all'estero, anche attraverso corrispondenti, da affidare o far usufruire preferibilmente a soci e piu' precisamente, a solo titolo esemplificativo e non limitativo: a) assumere servizi doganali da e per l'estero e svolgere tutte le operazioni di transito merci; b) assumere trasporti a mezzo container, anche noleggiati; c) svolgere attivita' di spedizioniere; d) partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici o privati imprenditori al fine di acquisire lavori di trasporto di materiali risultanti da scavo o movimento terra; e) disciplina organizzata dei servizi di trasporto merci per conto terzi, in conto proprio, ovunque attuata mediante ripartizione tra i soci, dei trasposti, nonche' mediante la determinazione unitaria dei prezzi di trasporto; f) costruire, acquistare, locare e gestire depositi, magazzini, stazioni di rifornimento, officine di riparazione, garages e qualsiasi altro servizio inerente il trasporto. 2. Contribuire al coordinamento del trasporto merci fra gli associati. 3. Partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano, mediante l'adesione ad organizzazioni nazionali di settori e relative dipendenze regionali e provinciali, nonche' ad iniziative di propaganda e promozione della cooperazione a carattere mutualistico e solidaristico. 4. Istituire e gestire in proprio distributori di carburante, spacci per la vendita al dettaglio di pezzi di ricambio, di olii e combustibili, gestione di officine ed auto-ricambi; 5. Provvedere all'acquisto collettivo e all'approvvigionamento di tutti gli attrezzi ed i materiali necessari all'esercizio dell'autotrasporto e di tutte le attivita' ausiliarie, accessorie e complementari, in essi compresi quelli di consumo (carburanti, olii, lubrificanti, combustibili, ricambi motori, cordami, cavi d'acciaio, attrezzature di bordo, generi alimentari e di conforto, medicinali, pitture, vernice e tinture lubrificanti); 6. Acquistare, costruire, noleggiare, permutare, assumere in locazione anche finanziaria ed in uso, immobili, macchine, impianti, attrezzature, automezzi e mezzi di trasporto, natanti, motori, utensili e macchinari, nonche' cedere e vendere quelli esuberanti o non piu' utili all'attivita' della cooperativa, sia direttamente, sia per conto di soci; 7. Fornire adeguata assistenza anche con informazioni necessarie ed occorrenti per la utilizzazione delle tecniche idonee a contribuire al miglioramento o all'incremento della produzione, organizzando, ove necessario, corsi di formazione e aggiornamento professionale per la specializzazione degli appartenenti al settore, eventualmente d'intesa con enti, pubbliche amministrazioni ed istituti; 8. L'assunzione di interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre cooperative, consorzi, societa' ed enti, sia pubblici che privati, aventi finalita' identiche, analoghe o connesse agli scopi sociali o competitivi di essi; 9. Dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici e consortili, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi e gli approvvigionamenti ed il credito; concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia, sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci; di assistere i soci nelle pratiche legali, tributarie, previdenziali, il tutto ove consentito dalle vigenti leggi; 10. Assumere dallo stato, da enti pubblici, da societa' e da privati in genere, strumenti, macchine e dispositivi; fornire a terzi e/o altri organismi cooperativi opere e servizi inerenti le strutture; gli impianti, la tecnologia; il proponimento e la gestione di qualunque altra attivita' di interesse comune che giovi al miglioramento sociale ed economico dei propri soci ed allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' favorire e sviluppare iniziative sociali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. La cooperativa potra', infine, svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle innanzi elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. Le regole di svolgimento ed i criteri che regolano i rapporti tra la societa' ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verra' approvato dall'assemblea ordinaria che deliberera' con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2521 del codice civile. Fin d'ora si precisa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la societa' e' obbligata al rispetto del principio della parita' di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facolta', nei limiti della compatibilita' con il regolamento da predisporsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. La societa' svolgera' le sue attivita' volendosi avvalere di tutte le agevolazioni fiscali, previdenziali ed economiche previste dalla vigente normativa anche comunitaria o da normativa in futuro dovesse essere emanata anche in ambito comunitario. La cooperativa inoltre per il raggiungimento degli scopi sociali potra' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; costituire altresi' fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa, inoltre, con deliberazione dell'organo amministrativo potra' assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' economiche integrative alla propria, e potra' consociarsi o consorziarsi con altre cooperative per rendere piu' efficace la propria azione, nonche' aderire ad associazioni di categoria. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalle vigenti leggi e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci con le modalita' previste dal presente statuto. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.
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