Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 4 (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto : a) la ricerca di acque freatiche e artesiane, la trivellazione dei pozzi, la costruzione di impianti di sollevamento e di distribuzione dell'acqua per uso irriguo e potabile, nell'interesse dei soci, delle loro aziende e della societa'; b) la costruzione e la gestione collettiva di impianti di allevamento zootecnico, proporzionati alle disponibilita' foraggiere e lavorative dei soci; c) la costruzione e la gestione di impianti di affinamento e di distribuzione dell'acqua per uso irriguo agricolo, anche mediante la costruzione e l'utilizzo di impianti ad energie alternative, compresa la gestione dello smaltimento dei residui della depurazione; d) la lavorazione in comune o divisa dei prodotti conferiti o consegnati dai soci diretti produttori secondo i dettami della migliore tecnica, predisponen-do o gestendo a tale scopo i necessari impianti e attrezzature; e) la lavorazione e la vendita dei prodotti e dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione e la ripartizione del ricavato netto ai soci in rapporto alle spe-cie ed ai quantitativi conferiti o consegnati come detto alla precedente let-tera a); f) l'acquisto, nell'interesse dei soci, di materie prime di uso agricolo, nonche' macchine ed attrezzature agricole e quanto altro possa occorrere ad una moderna gestione agricola delle aziende dei soci e della societa'; g) la gestione o l'acquisto di terreni anche se di proprieta' dei soci; h) la promozione di ogni altra iniziativa, intesa a tutelare, tecnicamente ed economicamente, le produzioni agricole dei soci, nonche' ad ampliare e rendere piu' efficienti i canali di commercializzazione, onde rendere piu' valide le posizioni contrattuali dei produttori agricoli; i) la produzione e la realizzazione di idonei piani di trasformazione fondiaria delle aziende dei soci, coordinati e finalizzati agli scopi della cooperati-va in applicazione di direttive comunitarie, nazionali e regionali; l) l'erogazione di credito agrario di esercizio e di miglioramento, in forma diretta o quale ente intermediario con istituti all'uopo autorizzati, nonche' la assunzione e gestione di mutua assicurazione; m) l'attuazione di ogni altra iniziativa utile al miglioramento, alla difesa dei prodotti agricoli ed alla commercializzazione, come assistenza tecnica, corsi professionali, gestione di spacci per la vendita diretta ai consumatori, ecc. La cooperativa puo' compiere tutte le operazioni finanziarie, ipotecarie, mobilia-ri ed immobiliari, utili per il conseguimento degli scopi per i quali e' costituita utilizzando inoltre finanziamenti comunitari, nazionali, regionali, comu-nali e di enti che non hanno finalita' di lucro, potra' aderire ad organismi consortili di carattere economico o ad enti provinciali e nazionali di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo. La societa' e' retta dai principi della previdenza e della cooperazione e sara' regolata dalle leggi vigenti in materia. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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