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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo ? grazie anche all'apporto dei soci lavoratori ? l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: 1. La gestione di servizi socio-assistenziali ? sanitari ed educativi, sia territoriali che presso strutture semi-residenziali e residenziali 2. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; 3. Servizi rivolti agli anziani, ai malati e alle persone affette da demenza e alzheimer quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: assistenza domiciliare; assistenza domiciliare integrata; assistenza ospedaliera; comunita'? alloggio; case di cura; case di riposo; residenze protette; case albergo; centri diurni; centri di riabilitazione motoria; prestazioni ed interventi fisioterapici; attivita'? infermieristiche e sanitarie; interventi di supporto psichico, cognitivo e relazionale; servizi di sostegno alle famiglie, agli anziani e ai malati; interventi di consulenza socio-assistenziale, sanitaria e/o educativa; presidi per la tutela della salute mentale; attivita'? di animazione e a carattere socio-ricreativo; centri ricreativi stagionali o permanenti; trasporto e assistenza al trasporto; strutture di accoglienza e/o ricettive per familiari e accompagnatori dei degenti negli ospedali. 4. Gestione completa di scuole di ogni tipo, doposcuola, case di cura, case di riposo, case albergo, case protette, asili nido, ambulatori e centri di riabilitazione, servizi di assistenza e trasporto urbano ed extraurbano di tutti i soggetti impossibilitati e/o utenti di servizi pubblici e/o privati di istruzione ed educazione, case e colonie montane e marine, ivi compresi gli eventuali servizi interni di mensa a favore dei soggetti beneficiari delle prestazioni di cui sopra; 5. Intervenire nel settore del tempo libero, con attivita' di animazione nei quartieri, di gestione dei centri culturali, di aggregazione giovanile, di vacanze e di impianti sportivi, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e consorzi tre essi; 6. Intervenire nel settore del turismo con: gestione case ? vacanza, campeggi, stabilimenti balneari e di quanto altre strutture possano essere utili a perseguire i fini sociali indicati; - costituire gruppi di lavoro per l'assistenza ai turisti; - prestazione d'opera presso impianti e strutture turistiche (cameriere, cuoco, guida turistica, ecc. ); - gestione di centri avviamento agli sport; nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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