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A) l'esecuzione di lavori generali di costruzione di edifici e lavori di inge- gneria civile, precisamente: lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, civili e industriali, pubblici e privati, quali case di civile abitazione, im- pianti industriali, edifici ed opere pubbliche, ponti, viadotti, gallerie e sottopassaggi, condotte e linee di comunicazione elettriche sia urbane che per grandi distanze, relativi lavori urbani ausiliari, montaggio di opere prefab- bricate e di elementi prefabbricati in calcestruzzo; b) la demolizione di edifici e sistemazione del terreno, compreso lo sgombero dei cantieri edili, il movimento terra con scavo, riporto, spianamento e ruspa- tura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia; c) la posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici, comprese le installazioni pluviali e i lavori di impermeabilizzazione di tetti e terrazze; d) la costruzione di autostrade, strade e altri passaggi per veicoli e pedoni, piste per campi di aviazione, impianti sportivi di qualsiasi tipo compresa l'installazione nelle spiagge; e) la costruzione di opere idrauliche tra cui idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, dighe, sbarramenti e lavori di dragag- gio; f) lavori specializzati di costruzioni edili e genio civile quali lavori di fondazione, inclusa la palificazione, perforazione e costruzione di pozzi d'ac- qua, piegatura e posa in opera di elementi di ferro, di mattoni e pietre, con- duzione di gru, montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro in- cluso il loro noleggio; g) l'installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costru- zione, tra cui ascensori e scale mobili, impianti di segnalazione d'incendio, attrezzature di sicurezza, allarme e antifurto, antenne d'uso privato; h) lavori di isolamento in edifici o in altre opere di costruzione di tipo ter- mico, acustico o antivibrazione; i) l'installazione di impianti idraulico-sanitari tra cui raccordi per il gas, impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizio- namento dell'aria e sistemi di innaffiamento; l) lavori di completamento di edifici quali intonacatura, posa in opera di in- fissi in legno o in metallo, rivestimenti di pavimenti e muri, tinteggiatura e posa in opera di vetrate; m) altri lavori di completamento degli edifici quali installazione di piscine private, pulizia a vapore, sabbiatura ecc. Delle pareti esterne degli edifici; n) il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione; o) l'esercizio di cave; p) lo svolgimento di qualsiasi intervento per la conservazione ed il manteni- mento dell'ambiente. Per il raggiungimento dello scopo sociale la societa' potra' inoltre compiere ogni operazione accessoria o connessa a quelle sopra indicate ivi comprese tut- te le operazioni commerciali (anche di importazione e di esportazione) e finan- ziarie, immobiliari e mobiliari, di qualsiasi specie, inclusi il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse so- ciale, l'assunzione di rappresentanze, concessioni e rapporti di agenzia, l'as- sunzione di partecipazioni o interessenze in societa' o imprese aventi oggetto affine o connesso al proprio, e tutte le altre attivita' che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell'ogget- to sociale. Le attivita' finanziarie e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' possono essere esercitate unicamente allo scopo di realizzare l'oggetto sociale ed in via non prevalente. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli inter- mediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione immobiliare di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 feb- braio 1989 n. 39, le attivita' professionali protette di cui alla legge 23 no- vembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particola- ri requisiti non posseduti dalla societa'. Per lo svolgimento di attivita' riservate per legge agli iscritti a particolari albi professionali la societa' si avvarra' della collaborazione di professioni- sti all'uopo convenzionati
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