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- scopo mutualistico: l'attivita' della cooperativa, come disciplinata dall'articolo 4 (quattro) del presente statuto sociale e' incentrata sulle esigenze dei soci cooperatori che si avvalgono della cooperativa stessa per gli scopi appresso enunciati. Nello svolgimento delle attivita' di cui infra, condotte nello spirito dello scopo mutualistico prevalente, previsto dall'art. 2512 del codice civile, la cooperativa a seguito dell'esercizio collettivo dell'impresa, e' in grado di fornire ai propri soci beni o servizi a condizioni di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato. La cooperativa collabora, in generale, alla diffusione dei principi mutualistici e cooperativi e in particolare, contribuisce alla formazione di una approfondita cultura tecnico-cooperativa presso le imprese associate al fine di realizzare un progetto imprenditoriale comune. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. - requisiti mutualistici: ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 del codice civile la cooperativa agisce secondo i principi della mutualita' prevalente e pertanto al fine della conservazione della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente le seguenti clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere di fatto osservate: a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) e' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non e' possibile distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) e' stabilito l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La soppressione delle clausole di cui al presente articolo deve essere deliberata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria e comporta la perdita della qualifica di societa' cooperativa a mutualita' prevalente. - oggetto sociale: la cooperativa si propone di esercitare, secondo principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'art. 2512 del codice civile, ovvero svolgendo in via preferenziale in favore dei soci cooperatori e avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni o servizi da parte di questi ultimi, le seguenti attivita': - la gestione di ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri negozi di alimentari vari, grandi magazzini, bazar; - commercio al dettaglio e all'ingrosso di: prodotti surgelati, di frutta e verdura, di carni e di prodotti a base di carne, di pesci, crostacei e molluschi, di pane, di pasticceria, dolciumi, confetteria, di bevande (vini, birra ed altre bevande), di latte e di prodotti lattiero-caseari, drogherie, salumerie, pizzicherie e simili, di caffe' torrefatto, di oli, di prodotti macrobiotici, dietetici e di altri prodotti alimentari. La cooperativa potra' compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa', aziende, consorzi, associazioni e fondazioni operanti in settori connessi, affini o analoghi al proprio, prestare avalli e fideiussioni per conto terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali e personali; tutte tali attivita' principali e connesse potranno essere svolte nel rispetto delle norme di legge vigenti tempo per tempo che disciplinano i singoli settori interessati, con espressa esclusione delle attivita' riservate agli iscritti in albi professionali, agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e alle imprese di investimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Parole chiaveLa Rocca Agostino Società Cooperativa è attiva nel settore Ingrosso prodotti di consumo, con focus specifico su Ingrosso alimentari freschi e prodotti di largo consumo. Secondo lo standard ATECO, il codice 46.32.20 corrisponde a: Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria.
L'azienda La Rocca Agostino Società Cooperativa utilizza anche i nomi: "LA ROCCA AGOSTINO", "SOCIETA LA ROCCA AGOSTINO", "COOPERATIVA LA ROCCA AGOSTINO", "SOCIETA COOPERATIVA LA ROCCA AGOSTINO" e "SOCIETA' COOPERATIVA LA ROCCA AGOSTINO".
In base alla dimensione, La Rocca Agostino Società Cooperativa è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.