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(scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di fornire ai soci, tramite la gestione dell'impresa in forma associata, l'acquisizione di unita' immobiliari in proprieta', divisa o indivisa, nonche' a riscatto con patto di futura vendita od anche in semplice locazione, a condizioni complessive tendenzialmente piu' vantaggiose di quelle effettuate dal mercato. Essa operera', con l'ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarieta' verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo. Per tale motivo la cooperativa potra' aderire ad organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nel cui ambito di competenza ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potra' dare altresi' adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. La cooperativa potra' operare anche con i terzi. (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto: - acquistare aree fabbricabili in proprieta' e/o diritto di superficie per la costruzione, sia direttamente in economia, sia concedendo cottimi ed appalti, di case anche economiche e popolari da assegnare ai soci, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione per ogni intervento edilizio, in proprieta', in proprieta' su area in diritto di superficie, in proprieta' onerata da un periodo di locazione, in godimento con patto di futura attribuzione della proprieta' od anche in semplice locazione, ovvero in uso, qualora si tratti di edifici a proprieta' indivisa ed indivisibzile della cooperativa, od in eventuali altre forme consentite; il tutto fruendo anche delle leggi 18. 4. 1962 n. 167 e 14. 2. 1963 n. 60 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonche' della legge 12. 10. 1971 n. 865 e di altre leggi emanate od emanande in futuro; - acquisire nuove costruzioni o acquistare e recuperare vecchie costruzioni da assegnare ai soci ovvero partecipare a programmi integrati di intervento previsti dalla legge 17. 2. 1992 n. 179 e da altre precedenti o future disposizioni di legge; - procedere alla realizzazione di annessi degli alloggi, nonche' di edifici commerciali o di uffici previsti sulle aree acquistate o assegnate o nei complessi ristrutturati; eventuali eccedenze di alloggi o gli immobili diversi dalle abitazioni potranno essere ceduti a terzi. Detti immobili potranno anche essere inseriti o costituire programmi integrati di settore o complessi organici di insediamento, anche comprendenti servizi sociali, asili nido, scuole, centri civici e commerciali, direzionali, verde attrezzato, luoghi destinati ad attivita' culturali, ricreative e sportive. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa si potra' avvalere, a seconda delle categorie dei soci assegnatari, sia del credito previsto dalle leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica, di ripresa ed incremento delle costruzioni e di alloggi per i lavoratori, che del credito ordinario. La cooperativa, per i fini di cui sopra, potra' stipulare contratti di affitto, di appalto e locazione ed in generale compiere tutte le operazioni anche finanziarie e creditizie occorrenti e necessarie, nonche' richiedere il contributo ed il concorso pubblico e compiere tutte le operazioni comunque necessarie al raggiungimento dello scopo sociale. Potra' acquistare terreni od immobili da demolire e da costruire ovvero da ristrutturare e trasformare, ovvero gia' costruiti o in corso di costruzione. Potra' inoltre acquistare, vendere eo permutare terreni, aree edificabili o cubature edificabili o porzioni di immobili che risultassero eccedenti ovvero non funzionali agli scopi sociali. Qualora la realizzazione di qualsivoglia iniziativa componi, per prescrizione di strumenti urbanistici od autorizzazioni amministrative o per obblighi contrattuali, la costruzione, oltre che di locali abitativi e/o ricettivi, anche di servizi generali e commerciali, la cooperativa potra' cedere a terzi quelle porzioni di terreno, di edificio o di cubatura, che consentano la sopra detta costruzione, al fine di rendere funzionali gli alloggi da realizzare e ridurre l'onere di acquisizione dei beni utili al raggiungimento degli scopi sociali. Ad integrazione del suo primario scopo mutualistico la cooperativa potra' altresi' provvedere, con deliberazioni del consiglio di amministrazione, ad assumere interessenze e partecipazioni sotto forma in altre imprese o societa' che svolgono attivita' di produzione di materiali necessari all'attivita' edilizia od altra attivita' affine, analoga strettamente funzionale al conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa, dare adesione ad altri enti ed organismi economici, anche con scopi consortili e di garanzia, anche se a responsabilita' illimitata, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo; consorziarsi, anche senza creazione di uffici con attivita' esterne, ad altre cooperative di abitazione per la disciplina ed il coordinamento delle attivita' comuni; partecipare, anche con oblazione, a tutte le iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarieta'; estendere, infine, ad altri comuni, oltre quello della sede sociale, l'attuazione degli scopi sociali. La cooperativa potra' in particolare aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. La cooperativa potra' emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari non partecipativi ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa potra' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla stessa e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La societa' potra' altresi' compiere tutte le attivita' necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della societa', per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tutte tali attivita' devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attivita' di natura finanziaria devono essere svolte in conformita' alle leggi vigenti in materia.
Parole chiaveL'attività di La Rosa Società Cooperativa si colloca nel settore Immobiliari, specificatamente in Societa' di gestione e intermediazione immobiliare. Il codice 41.20.00 (ATECO) descrive l'attività come: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali.
La Rosa Società Cooperativa figura anche con le denominazioni: "LA ROSA", "SOCIETA LA ROSA", "COOPERATIVA LA ROSA", "SOCIETA COOPERATIVA LA ROSA" e "SOCIETA' COOPERATIVA LA ROSA".
Secondo i criteri europei, La Rosa Società Cooperativa è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.