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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa si ispira ai principi cristiani evangelici del servizio al "prossimo", e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attivita' diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all art. 1 lett. B) della l. 8 novembre 1991 n. 381. Per le medesime persone in situazioni di disagio sociale, la cooperativa, in una logica indirizzata a favorire lo sviluppo della capacita' potenziali e creative di ognuno, attraverso l educazione al lavoro e attraverso momenti di socializzazione e di incontro, puo' svolgere anche iniziative di carattere educativo e socio-sanitario di cui all art. 1 lett. A) della l. 8 novembre 1991 n. 381, coordinate con le attivita' di cui al all art. 1 lett. B) della medesima legge. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Art. 4 (oggetto sociale) la societa', avvalendosi prevalentemente nello svolgimento della sua attivita' delle prestazioni lavorative di soci, si propone di realizzare il seguente oggetto sociale: a) organizzazione e gestione di strutture operanti sul territorio nazionale che offrono accoglienza ed ospitalita' di tipo residenziale e semiresidenziale: - ad anziani, per interventi sociali finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno delle famiglie; - ai minori e alle persone individuate nelle linee di indirizzo per l'accoglienza familiare e comunitaria di minori in difficolta' personali e socio-familiari; b) attivita' e servizi di assistenza domiciliare; c) attivita' di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati; d) servizi e centri di riabilitazione; e) attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; f) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per minori; g) la gestione di servizi pubblici (quali custodia e parcheggi, gestione di canili municipali, il servizio mensa e il trasporto alunni, la gestione di discariche e di servizi ecologici, la gesione di servizi di pulizia urbana e rurale, la manutenzione ed il verde pubblico, la pulizia degli edifici, la gestione di servizi di vigilanza notturna e diurna, la vigilanza urbana e rurale) ed ancora la gestione di teatri, cinema, musei, pinacoteche e strutture similari. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci nel rispetto della normativa vigente. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunita' contingenti - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La cooperativa puo' operare anche con terzi.
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