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La cooperativa, che non ha finalita' di lucro, ai sensi della legge 08/11/1991 n? 381 art. 1, lett. B), si propone di perseguire l'interesse generale della comunita', l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la promozione di iniziative nei servizi sociali atte all'inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa potra' eventualmente impegnarsi ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quella di altre societa' cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. - in relazione a cio' la cooperativa potra' gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, servizi a favore di persone con disagi psichiatrici e psico-sociali ed in generale con difficolta' di inserimento e reinserimento sociale ( ex detenuti, immigrati, persone con problemi relativi alla dipendenza da sostanze psicoattive, minori a rischio, ragazze madre, donne vittime di abusi. . . ) dunque scopo della cooperativa sara': - a) promuovere e sviluppare la cultura della solidarieta' dell'accoglienza per favorire una maggiore integrazione dei soggetti; - b) ridurre gli spazi di emarginazione e di isolamento sociale dei soggetti; c) alleviare il carico funzionale delle famiglie e rispondere ai bisogni di appoggio domiciliare della stessa; d) inserire persone con disagi psichiatrici, psico-sociali e portatori di handicap nel mondo lavorativo. Le attivita' che possono essere gestite dalla cooperativa sono le seguenti: - sensibilizzazione della comunita' locale con lo scopo di renderla piu' disponibile all'accettazione delle persone svantaggiate e deboli; - centri di riabilitazione psichiatrica; - centri di accoglienza e socializzazione; - servizi di assistenza domiciliare; - assistenza infermieristica e sanitaria svolta nei centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati; - servizi integrati per residenze protette; - coinvolgimento degli enti pubblici istituzioni per la tutela delle persone deboli e svantaggiate e per l'affermazione dei loro diritti; - formazione e consulenza. La cooperativa puo', inoltre, svolgere: -ogni altra operazione collegata all'oggetto sociale o comunque diretta al perseguimento degli scopi sociali; - tutte le attivita' ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi sopraindicati la cooperativa e', altresi', tenuta a stipulare accordi o collaborazioni promuovendo e aderendo ai consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell' associazionismo cooperativo. -per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la cooperativa - nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, potra' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali ed industriali ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo per il raggiungimento dell'oggetto sociale o comunque attinenti, secondarie e strumentali al medesimo, con esclusione di qualsiasi attivita' riservata a norma di leggi vigenti. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ed anche mediante l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della l. 31. 1. 1992, n? 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. --la cooperativa puo' operare anche con i terzi (art. 2521 c. C. 2? comma). B) la cooperativa,inoltre, per la sua qualifica di o. N. L. U. S. : a) svolge l'attivita' nei settori di cui al numero 1 , comma 1, lettera a) del dpr n. 460/1997 art. 10; b) persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale; c) osserva il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) osserva il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) osserva l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse; f) osserva l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; g) persegue la disciplina uniforme del rapporto sociale e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci o partecipanti maggiori di eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi sociali della societa'.
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