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La societa' consortile e' costituita allo scopo di realizzare l'aggregazione di strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio secondo quanto previsto dal decreto assessoriale della regione siciliana 16 settembre 2009, pubblicato sulla g. U. R. S. N. 46 del 2 ottobre 2009, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'erogazione di prestazioni di medicina di laboratorio accreditate, mediante aggregazione giuridico-amministrativa cosi' come previsto dai richiamati decreti. L'aggregazione tra i soggetti consorziati avra' lo scopo di realizzare economie di scala con conseguente ottimizzazione nell'uso delle risorse umane e tecnologiche; di consentire in tal modo sul mercato l'inserimento di tecnologie ad alta produttivita'; di migliorare l'efficienza organizzativa interna delle singole strutture operative; di garantire agli utenti maggiore accessibilita' ai servizi; di ridurne i tempi di risposta; di ottimizzare l'utilizzazione della tecnologia strumentale; di unificare le applicazioni di tecnologia informatica sempre al fine di garantire un migliore servizio alla clientela. La societa' ha scopo consortile e non persegue fini di lucro ed ha per oggetto: 1) attivare, organizzare e gestire l'aggregazione tra i consorziati per lo svolgimento in forma accentrata delle attivita' di diagnostica e di laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologiche, di batteriologia, di immunologia, ematologiche, di coagulazione, di virologia, di genetica, di immunoematologia, di biologia molecolare, sieroimmunologia, citoistopatologia e medicina del lavoro, e quant'altro di pertinenza di laboratorio; lo svolgimento di attivita' sanitaria e l'apprestamento di tutti i servizi per l'espletamento della stessa, tenuto presente che, ai sensi del decreto assessoriale, la parte dei locali dei laboratori di analisi non piu' utilizzati in seguito a rimodulazione, possono essere utilizzati per attivita' sanitaria, previa verifica dei requisiti minimi strutturali ai sensi della normativa vigente; 2) integrare e coordinare le competenze, le specializzazioni e le competenze dei consorziati al fine di migliorare il livello qualitativo delle prestazioni, uniformare i criteri di gestione e promuovere il potenziamento, la diffusione e la divulgazione dei servizi resi. A tal fine la societa' consortile potra' organizzare, promuovere e gestire tutti gli strumenti idonei al raggiungimento dello scopo, con facolta' e previo ottenimento delle autorizzazioni previste, di istituire punti prelievi in comuni o frazioni dove non vi sono laboratori e che sono distanti non meno di 10 km ai sensi dell'art. 8 del detto decreto assessoriale; 3) garantire agli utenti di laboratori di analisi del bacino operativo di riferimento delle strutture aggregate equita' di trattamenti, in relazione alla specificita' delle competenze, ed universalita' dell'accesso attraverso un'attenta modulazione della dislocazione territoriale dei punti di prelievo; 4) fornire ai consorziati, anche tramite l'elaborazione e l'invio di circolari informative e di comunicati, il piu' ampio supporto di informazioni attinenti al loro campo di attivita'; 5) per il raggiungimento dei propri fini la societa' consortile puo' acquisire partecipazioni in societa', consorzi ed altri enti o fondazioni. Ove per lo svolgimento delle attivita' previste nell'oggetto sociale fosse necessario avvalersi di personale allo scopo abilitato o iscritto in appositi albi professionali, le relative attivita' saranno svolte, secondo legge, da professionisti abilitati iscritti nei relativi albi, fermo restando il divieto per la societa' di esercizio diretto di attivita' professionali protette. Per il conseguimento dello scopo sociale la societa' consortile puo' compiere altresi' tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che siano strettamente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la facolta' di acquistare e/o locare qualsiasi tipo di immobile, stipulare contratti con terzi, partecipare a gare di appalto private e pubbliche, acquistare, prendere o concedere in locazione, affitto o conduzione aziende o rami di azienda operanti nel suddetto settore, assumere partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio, stipulare contratti di collaborazione in genere, con l'esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico di cui al d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e delle attivita' finanziarie, nonche' di tutte le altre attivita' vietate alla stregua della vigente legislazione o comunque subordinate a specifiche autorizzazioni. In particolare, la societa' potra' porre in essere tutti gli atti necessari per accedere a qualsiasi forma di finanza agevolata. Inoltre la societa' si impegna ad acquisire le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio delle attivita' che si prefigge di svolgere. Articolo 5 - attivita' della societa' consortile in sintonia con quanto disposto dai decreti assessoriali della regione siciliana precedentemente richiamati, la societa' consorzio aggrega le strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio secondo l'art. 2, comma a) del decreto assessoriale della regione siciliana del 17 maggio 2001, pubblicato sulla g. U. R. S. N. 27 del 2001, decreto richiamato dal decreto assessoriale 16 settembre 2009, e successive modifiche ed integrazioni. La societa' consortile operera' con una struttura centralizzata per l'erogazione delle prestazioni sopra specificate, assumendo come struttura centralizzata la struttura di uno dei consorziati, che per dimensioni, organizzazione ed erogazione dei servizi sia idonea allo scopo. A tal fine, le strutture consorziate individuano e determinano sin d'ora nella sede di bronte, via umberto n. 269, il punto di centralizzazione delle prestazioni di cui al punto 1 dell'art. 4. I consorziati si avvarranno del servizio di centralizzazione sopra individuato nei modi e nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e secondo le norme del presente statuto e del regolamento interno che sara' approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze del successivo art. 17. La struttura centralizzata svolgera' la propria attivita' secondo le autorizzazioni prescritte dalla legge e i requisiti del sistema di qualita' e delle certificazioni faranno capo a detta struttura. Ciascuna struttura aggregata dovra' possedere i requisiti e le dotazioni strumentali per il tipo di attivita' svolta secondo la normativa vigente. Il soggetto gestore assume la piena rappresentanza in materia di contrattazione nei confronti del servizio sanitario regionale, previa adozione del relativo provvedimento assessoriale del nuovo soggetto accreditato. Il laboratorio centralizzato, al fine di potere rendere tutte le tipologie di prestazioni, potra' integrare eventuali settori specialistici carenti previa richiesta e attestazione del possesso dei requisiti all'azienda sanitaria di appartenenza. Articolo 6 - attivita' dei consorziati le singole strutture specialistiche aggregate funzionalmente e giuridicamente, non sede di laboratorio centralizzato, diventano "punti di accesso" e svolgono anche la funzione di punti di prelievo ai sensi dell'art. 9 del decreto assessoriale sopra richiamato e sue successive modifiche ed integrazioni. Il trasporto dei campioni al laboratorio centralizzato avverra' a cura della singola struttura aggregata con modalita' e tempi che vanno concordati con il laboratorio centralizzato anche per quanto riguarda la loro preparazione e conservazione. Le singole strutture aggregate si impegnano ad adeguare il proprio sistema informatico a quello in dotazione al laboratorio centralizzato. I materiali di consumo utilizzati dovranno essere compatibili con le attrezzature in dotazione del laboratorio centralizzato. I tempi di esecuzione degli esami e di consegna dei referti sono comunicati dal laboratorio centralizzato; eventuali urgenze devono essere rappresentate a quest'ultimo con adeguata motivazione. Tutte le attivita' delle strutture aggregate devono essere conferite al laboratorio centralizzato. Ogni struttura consorziata si obbliga a far affluire al laboratorio centralizzato anche eventuali prelievi che riguardano esami fuori convenzione. Questi dovranno essere remunerati secondo il tariffario del laboratorio centralizzato. Tutte le modalita' attuative degli obblighi come sopra indicati a carico dei consorziati saranno disciplinate nel dettaglio dal regolamento interno che sara' approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 17 del presente statuto.
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