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Art. 3 (scopo mutualistico) lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. Art. 4 (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa' cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attivita', sia in proprio che per conto terzi: - il trasporto turistico di persone, da esercitare con mezzi propri o presi a noleggio; il noleggio da rimessa gran turismo; il trasporto di persone su linee urbane ed extraurbane da effettuarsi con autoveicoli, autobus e automezzi in genere; il trasporto di disabili; il noleggio e/o la locazione di imbarcazioni da diporto con o senza equipaggio; - l'attivita' di spettacolo viaggiante ed in particolare, il servizio di trasporto di persone, per la visita guidata di centri storici e/o zone cittadine di particolare interesse turistico con qualunque mezzo; - la gestione di parcheggi sia ad uso proprio che di pubblica utilita'; - il noleggio senza conducente; - la gestione di ascensori e teleferiche, sia pubbliche che private, per trasporto di persone. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento nazionale delle cooperative. Su deliberazione dell'organo amministrativo potra' aderire alle organizzazioni nazionali delle cooperative e relativi organi periferici, alle associazioni provinciali, anche consortili, nonche' ad altri organismi. La cooperativa puo' compiere tutte le operazioni finanziarie utili per il raggiungimento dei suoi scopi, compreso l'apertura di conti correnti, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui ipotecari; nonche' istituire e/o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari all'espletamento delle attivita' sociali; acquistare, vendere, affittare aree, magazzini, officine, cantieri, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; concedere garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative. Il tutto nel rispetto della legge 2. 1. 1991 n. 1; legge 5. 7. 1991 n. 197 e dlgs. 1. 9. 1993 n. 385. Le attivita' di cui sopra, ove necessario, saranno svolte dai singoli professionisti a cio' abilitati, nel rispetto della legge 23. 11. 1939 n. 1815. Essa e' retta con i principi e con la disciplina della previdenza e della mutualita' di cui all'art. 26 decreto 14. 12. 1947 n. 1577. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' saranno definite (ove necessario) con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.
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