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Art. 2 1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale: a) valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport; b) incentivare i giovani alla pratica dello sport e promuovere l'esercizio di attivita' sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona; c) operare per la realizzazione di iniziative in ambito sportivo dilettantistico, anche in collaborazione con altre organizzazioni; d) favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l'emarginazione sociale e combattere il disagio economico; e) concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la pratica sportiva in tutte le sue esplicazioni. 2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalita', l'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline della pesca sportiva e piu' in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti a dalle disposizioni del coni e del registro delle attivita' sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del consiglio dei ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attivita' idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina ,ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del d. Lgs. N. 36/2021. 3. Nel perseguimento delle finalita' istituzionali, l'associazione puo', altresi', svolgere le proprie attivita' sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva. 4. L'associazione puo' esercitare attivita' diverse, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purche' siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, e' demandata all'assemblea la concreta individuazione delle attivita' diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
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