La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per oggetto la costruzione, senza fini di lucro, di case popolari ed economiche a proprieta' individuale da destinarsi ai soci persone fisiche aventi i requisiti previsti per l'edilizia economica e popolare. Per conseguire l'oggetto sociale, la cooperativa potra' acquistare aree, provvedere alle costruzioni in economia o mediante appalti, licitazione, contrarre mutui ipotecari e fare ogni altra operazione finanziaria per il raggiungimento del fine sociale, ivi compreso il rilascio di garanzie fidejussorie nell'interesse dei propri soci e di altri enti mutualistici cui partecipi la cooperativa o facenti parte dello stesso ente mutualistico. In relazione a detti scopi potra' far parte di associazioni, consorzi ed altre organizzazioni aventi scopo affine al proprio con delibera dell'organo amministrativo. La cooperativa per lo svolgimento della propria attivita' potra' avvalersi anche di terzi non soci. La cooperativa potra' compiere tutte le operazioni negoziali, commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere, sia direttamente sia indirettamente, gli scopi sociali potendosi avvalere di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La cooperativa, tra l'altro, puo': a) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni; b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e altre societa' cooperative, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, consorziarsi con altre strutture cooperative e/o imprese, aderire a consorzi e associazioni e in genere porre in essere qualsivoglia aggregazione e/o sinergia con imprese o altre cooperative per il raggiungimento degli scopi sociali; c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; d) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; e) delegare ad altre strutture o enti, tramite apposite convenzioni, la tenuta della propria contabilita' e la gestione dei programmi sociali in corso di realizzazione; f) promuovere organizzare e gestire ogni attivita' accessoria all'edilizia quale la gestione condominiale in proprio o tramite enti esterni. In ogni caso l'attivita' di partecipazione ad altre imprese e societa' e l'attivita' finanziaria in genere potranno essere esercitate in via non prevalente rispetto alle attivita' ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed in particolare di quelle di cui alla legge 197/1991 per quanto attiene l'intervento dei mediatori abilitati.
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Società cooperativaLeggeEconomiaAssociazione (diritto)Consorzio